L’avvocato G F, sono le iniziali del nome, si è rivolto al Tribunale di Palermo per ottenere dall’Azienda Ospedaliera Villa Sofia – Cervello e dai suoi dirigenti un maxi-risarcimento da oltre 200.000 euro per i danni subiti a seguito dell’illecito trattamento dei propri dati personali.
La privacy del professionista sarebbe stata violata a seguito della pubblicazione sul sito online della struttura ospedaliera di alcuni documenti contenenti dati sensibili riguardanti il suo stato di salute.
Il Commissario e il Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera, rispettivamente Maurizio Aricò e Pietro Greco, costituitisi in giudizio con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, preliminarmente chiamavano in causa le Compagnie di Assicurazione che si erano assunte il rischio del loro operato, quindi eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva, rilevando tra l’altro che, secondo la normativa di riferimento e le linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, per individuare il titolare del trattamento occorre far riferimento all´amministrazione o ente centrale o locale nel suo complesso, anziché a singole articolazioni interne o alle persone fisiche che l´amministrano o la rappresentano, contestando, tuttavia, nel merito la quantificazione dei danni richiesti.
Il Tribunale di Palermo, ritenendo applicabile nella specie ratione temporis la normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 nel testo in vigore prima della modifica attuata con il D.Lgs. 101/2018, ha condannato l’Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni subiti dal Professionista, quantificati in euro 15.000 e quindi in misura assai minore rispetto alla richiesta, rigettando tuttavia le domande spiegate nei confronti del Commissario e del Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera, condividendo la tesi dell’avvocato Girolamo Rubino, secondo cui l’attività di violazione della privacy censurata deve essere integralmente imputata all’Azienda Ospedaliera nel suo complesso, perché di fatto non è specificamente riferibile ad un soggetto determinato che ha esercitato nella specie poteri decisionali, quanto piuttosto, alla stessa struttura organizzativa nel suo complesso.