Nel 2004, i proprietari di diverse unità immobiliari all’interno di un fabbricato sito in c.da Carbonaro ad Agrigento, realizzato nel 1983 in assenza della concessione edilizia e ricadente in area sottoposta a vincolo per effetto dei DD.MM. del 1968 e del 1971, avevano impugnato, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, il Nulla Osta rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento dopo ben 18 anni dalla presentazione dell’istanza, nella parte in cui lo stesso veniva condizionato all’abbattimento degli ultimi due piani del fabbricato, ritenuti elementi di “disturbo con l’ambiente tutelato“.
Con tale impugnativa, si censurava sia l’evidente difetto di istruttoria e di motivazione del prescritto N.O. sia l’avvenuta formazione del c.d. silenzio – assenso, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 4/2003, sulla richiesta di sanatoria presentata dai proprietari alla Soprintendenza, con evidente illegittimità, pertanto, del provvedimento impugnato.
Il giudizio si concludeva solamente nel 2020, dopo ben 14 anni, con l’accoglimento, da parte del C.G.A., delle censure fatte valere in giudizio dai ricorrenti.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, infatti, condividendo le articolate difese formulate dall’Avv. Girolamo Rubino, difensore dei proprietari ricorrenti, aveva ritenuto applicabile, al caso di specie, l’istituto del “c.d. silenzio assenso”, annullando, per l’effetto, l’impugnato Nulla Osta condizionato all’abbattimento dei due piani dell’edificio in quanto rilasciato dalla Soprintendenza di Agrigento oltre il termine perentorio di novanta giorni previsto dall’art. 17, comma 6 della L.R. n. 4/2003.
Nondimeno, attesa l’irragionevole durata del processo che li aveva visti coinvolti, i sig.ri F.F., E. D.C., P.F, , M.D., T.S., T.A., T.G., T.F., A.C., C.M., A.M., S.M., proprietari degli appartamenti dell’edificio di c.da Carbonaro decidevano di agire nuovamente in giudizio, assistiti dagli avv.ti Girolamo Rubino, Carmelinda Gattuso e Vincenzo Airo’, al fine di ottenere l’indennizzo riconosciuto dalla Legge n. 89/2001, c.d. “Legge Pinto” proprio per l’eccessiva ed irragionevole durata del processo definito, nel caso di specie, dopo 14 lunghi anni, con la pronuncia in appello del Consiglio di Giustizia Amministrativa.
La Corte di Appello di Palermo, condividendo le censure sollevate dai legali Rubino, Gattuso ed Airo’, accoglieva la domanda di equa riparazione presentata ai sensi della citata L. n. 89/2001.
Per effetto delle suddette pronunce, dunque, i proprietari degli appartamenti dell’edificio di c.da Carbonaro non vedranno abbattuto nessun piano del fabbricato ed otterranno, altresì, ristoro per l’irragionevole attesa che gli stessi hanno dovuto subire per giungere alla definizione del predetto giudizio.