La Cassazione ha respinto il ricorso per il differimento della pena per motivi di salute a Benedetto Spera, già braccio destro di Provenzano. Evidenti le analogie con il caso Cospito.
Benedetto Spera, capomafia di Belmonte Mezzagno, all’epoca del suo arresto è stato ritenuto tra i 30 latitanti più pericolosi d’Italia ed il braccio destro di Bernardo Provenzano. Il 30 gennaio del 2001 fu catturato dalla Squadra Mobile di Palermo nelle campagne di Mezzojuso dopo 9 anni di latitanza, ricercato perchè già condannato per le stragi di Capaci e via D’Amelio. Nel corso dell’operazione fu arrestato anche un medico primario, che avrebbe avuto in cura il boss. I poliziotti sarebbero stati a conoscenza di ciò, e seguendo il medico hanno trovato Benedetto Spera. Sono trascorsi 22 anni, Spera oggi ha 89 anni di età, sconta l’ergastolo recluso al 41 bis nel carcere di Opera in provincia di Milano che fino allo scorso 13 febbraio ha ospitato Alfredo Cospito, è uno degli attuali 238 siciliani al 41 bis, e ha invocato il differimento della pena (ovvero la sospensione, anche temporanea, della pena) per motivi di salute. Ha inoltre rifiutato di essere sottoposto ad un altro intervento chirurgico dopo il primo salvavita eseguito per problemi cardiaci.
La Cassazione, che nel merito del 41 bis si è appena espressa contro la revoca ad Alfredo Cospito, ha respinto il ricorso della difesa di Benedetto Spera. Secondo i giudici l’ex pastore è curabile ed è operabile in carcere ricorrendo a strutture esterne. Così come, ad esempio, accade adesso per sottoporre Matteo Messina Denaro alla chemioterapia. Il trattamento sanitario a Benedetto Spera potrebbe essere imposto qualora egli abbia un deficit cognitivo tale da renderlo incapace di intendere e di volere. A tal proposito il Tribunale di Sorveglianza scrive: “Benedetto Spera ha rappresentato ai medici che non intendeva sottoporsi ai proposti interventi salvavita ritenendo che non avrebbero cambiato la qualità della sua vita carceraria. Dalle relazioni in atti non emerge un deficit cognitivo tale da inficiare la capacità di autodeterminazione del detenuto, ma un decadimento legato all’età che non necessita di terapia psico-farmacologica”. Il difensore di Spera, l’avvocato Maurizio Di Marco, non è d’accordo e replica: “Dalla stessa documentazione clinica carceraria è evidente che si tratta di un soggetto che non ha più la piena capacità di autodeterminazione. Le sue condizioni di salute sono di notevole gravità, e il grave stato di decadimento che affligge il condannato non gli consente di comprendere la necessità di sottoporsi ai trattamenti salvavita”. Motivando il ‘no’ a Benedetto Spera al differimento della pena, la prima sezione della Cassazione, presieduta da Stefano Mogini, ha scritto: “Il rifiuto delle ulteriori cure non è attribuibile ad ulteriore patologia mentale specifica di Spera, tale da non potersi considerare una scelta consapevole. Vi è una evidente esigenza di non strumentalizzare le patologie di cui si sia portatori, in vista del risultato di ottenere il differimento della pena: invero, la condizione di sofferenza auto-prodotta dal condannato, realizzata cioè mediante comportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapie e di accertamenti, o il rifiuto dei medicamenti e del cibo, non può essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi di effettività della risposta punitiva, non potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa”.
Angelo Ruoppolo (Teleacras)