Con ricorso proposto innanzi al Tar Catania la sig.ra C.L.A. titolare di una impresa agricola operante nella provincia di Messina, chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’informativa antimafia adottata nei propri confronti dalla Prefettura U.T.G. di Messina e resa nell’ambito del procedimento per il rilascio di una concessione ad uso pascolo di alcuni terreni ricadenti nel territorio comunale di Tortorici.
Il Tar Catania respingeva l’istanza cautelare proposta dalla sig.ra C.L.A che, pertanto, decideva di proporre appello cautelare innanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino.
Ebbene, il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglieva l’appello cautelare proposto dalla sig.ra C.L.A, ritenendo plausibili le doglianze mosse dagli Avv.ti Rubino e Marino avverso il provvedimento interdittivo ed ordinando al TAR Catania la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Tuttavia all’esito dell’udienza di merito il Tar Catania respingeva il ricorso proposto dalla sig.ra C.L.A.
Conseguentemente l’imprenditrice appellava la suddetta innanzi al CGA, sempre con il patrocinio degli avv.ti Rubino e Marino, chiedendo anche l’adozione di una misura cautelare .
In particolare gli avv.ti Rubino e Marino deducevano l’erroneità della sentenza di primo grado nella misura in cui il primo giudice aveva omesso di considerare il fatto che il provvedimento interdittivo non contenesse alcun elemento pregiudizievole a carico dell’appellante, basandosi soltanto sul fatto che il coniuge dell’appellante fosse stato destinatario diversi anni addietro di procedimenti penali e che dunque il provvedimento interdittivo fosse fondato su circostanze fattuali estremamente risalenti nel tempo e prive del doveroso requisito dell’attualità .
Ebbene il CGA , condividendo le tesi degli avv.ti Rubino e Marino , dapprima ha accolto l’istanza cautelare e successivamente all’esito della fase di merito ha definitivamente annullato l’informativa interdittiva irrogata in danno dell’appellante, considerata la mancata attualità dei fatti, datati nel tempo, dai quali l’amministrazione appellata ha desunto il pericolo di infiltrazioni mafiose e l’irrilevanza dei rapporti parentali.
Per effetto della suddetta sentenza del CGA l’imprenditrice potrà nuovamente intrattenere rapporti contrattuali ed economici con la pubblica amministrazione e potrà far salva la propria attività.