I fratelli F.M. e G.M. nel 2004 avevano rilasciato in favore della società Tamoil un’opzione di locazione relativa ai terreni di loro proprietà siti a Sciacca, nella via Verona, ove la società intendeva trasferire un preesistente impianto carburanti. La società Tamoil nel 2015 chiedeva, pertanto, al comune di Sciacca la necessaria concessione edilizia.
Con Decreto Dirigenziale dell’Assessorato regionale Industria del 2006, veniva autorizzata la realizzazione del suddetto impianto nella via Verona e venivano rilasciati alla Tamoil taluni pareri (tra i quali quello di conformità urbanistica) propedeutici all’ottenimento della concessione edilizia.
Inaspettatamente, il Comune revocava, sempre nel 2006, il parere di compatibilità urbanistica del sito individuato dalla società Tamoil in via Verona, così interrompendo l’iter per l’ottenimento della concessione edilizia.
Iniziava così un lungo iter processuale che si concludeva con l’annullamento degli atti con i quali il Comune di Sciacca aveva, di fatto, per anni precluso alla ditta Tamoil di realizzare il suddetto impianto.
I fratelli F.M e G.M., una volta accertata in sede giurisdizionale l’illegittimità degli atti adottati dal Comune di Sciacca, hanno chiesto con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, il risarcimento del danno subito.
In particolare, gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno sostenuto che i fratelli F.M. e G.M. avessero subito un ingente danno per effetto degli atti e della condotta tenuta dal Comune di Sciacca, il quale si è ostinato per anni ad impedire, ritardare ed ostacolare la realizzazione del più volte citato impianto di carburanti nonostante le diverse pronunce rese sulla vicenda dagli organi giurisdizionali.
Il CGA con sentenza dell’ottobre 2020 ha condannato il Comune di Sciacca al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali, rilevando che l’Amministrazione – con la propria illegittima condotta – ha “indubbiamente scoraggiato l’investimento e l’attuazione della concessione”.
Con la suddetta sentenza, il CGA ha ritenuto che il ritardo nel rilascio della Concessione Edilizia imputabile alla condotta del Comune fosse pari a 24 mesi e ha calcolato – sulla base dell’entità di tale ritardo – l’importo del risarcimento.
Tuttavia, il Comune di Sciacca, sostenendo che l’importo liquidato dal CGA con la suddetta sentenza fosse frutto di un errore materiale ha presentato apposita istanza di correzione, asserendo che il ritardo imputabile al Comune fosse pari a 14 mesi (e non a 24 mesi)
I Fratelli F.M. e G.M., hanno chiesto che tale istanza venisse dichiara inammissibile o, comunque, rigettata.
Il CGA – Presidente dott.ssa Rosanna De Nictolis, Relatore Avv. Antonino Caleca – ,condividendo le tesi degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione presenta del Comune di Sciacca, confermando come il ritardo imputabile al Comune fosse effettivamente di 24 mesi.
Il Comune di Sciacca dovrà, dunque, pagare integralmente le somme liquidate dal CGA a titolo di risarcimento nonchè a titolo di spese legali (queste ultime pari ad euro 2000, oltre accessori di legge)