La legge, com’è noto, attribuisce ai comuni la competenza a determinare le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche qualora, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, risultano mutamenti nella distribuzione della popolazione del Comune.
Ebbene, quanto sopra è ciò che sarebbe dovuto avvenire nel Comune di Aragona, la cui pianta organica risalirebbe al ben lontano 1998. E ciò specie in considerazione del fatto che, il tessuto urbano del Comune di Aragona si è esteso in aree sempre più periferiche con conseguente abbandono da parte della popolazione delle aree del centro storico, laddove attualmente insistono la gran parte delle farmacie del paese.
Preso atto delle mutate condizioni demografiche della Città di Aragona degli ultimi anni, il dott. I. P. avanzava all’amministrazione richiesta di procedere ad una revisione della pianta organica delle farmacie operanti sul territorio comunale. Sennonché l’istanza rimaneva lettera morta negli uffici comunali, cagionando così un’evidente disagio alle farmacie, ma soprattutto ai cittadini del Comune di Aragona costretti a spostarsi per poter fruire delle farmacie del paese.
Stante l’inerzia dell’amministrazione, il farmacista, assistito dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, agiva in giudizio per il riconoscimento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Aragona ed ordinare allo stesso di procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie della città.
In particolare, gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno tra l’altro sostenuto che, la ridefinizione dei confini delle circoscrizioni costituirebbe un atto dovuto da parte del Comune, in base al combinato disposto di cui agli articoli 2, l. n. 475/1968, e 5, l. n. 162/1991, per via del mutato assetto demografico, topografico e socio-economico.
I Giudici amministrativi d’appello, alla luce delle vigenti disposizioni legislative, hanno dato atto che “… il legislatore statale attribuisce ai comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie, espressione del principio di sussidiarietà verticale di cui all’art. 118, comma 1, Cost., coerentemente con l’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente ai bisogni effettivi della collettività, compito che si estrinseca in valutazioni discrezionali compiute dall’ente locale”
Pertanto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, accogliendo le argomentazioni degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha ordinato al Comune di Aragona, di procedere – entro 90 giorni – ad una “una ri-fissazione dei confini territoriali delle tre sedi farmaceutiche”, tenendo conto dei “criteri previsti dalla legge” e degli “intervenuti mutamenti significativi nella distribuzione della popolazione comunale”.
Il CGA ha anche disposto, nell’ipotesi di inerzia del Comune di Aragona, che a tale riperimetrazione provveda – in via sostitutiva ed entro l’ulteriore termine di 120 giorni – l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, a tal fine nominato commissario ad acta.
Per effetto della suddetta sentenza, dunque, i confini delle sedi farmaceutiche di Aragona verranno finalmente rideterminati, in modo da garantire l’equa e capillare distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale.