La professoressa Z E, sono le iniziali del nome, di 33 anni, residente a Raffadali, aveva partecipato alla prova pre-selettiva relativa al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell’Infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado. Tuttavia non veniva ammessa a sostenere le prove scritte per il mancato superamento della soglia dei 35/50. Pertanto proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al Tar Lazio volto all’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione dall’elenco degli ammessi alle prove scritte. Con ordinanza collegiale il Tar del Lazio ammetteva con riserva la ricorrente a sostenere la prova scritta del concorso. Una volta concluse tutte le prove del concorso la ricorrente veniva collocata con riserva all’interno delle graduatoria definitiva di merito. Pertanto la ricorrente proponeva un ricorso per motivi aggiunti deducendo l’illegittimità della clausola “con riserva”, posto che la riproposizione della stessa clausola rendeva non utile il posizionamento in graduatoria della ricorrente ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato. Il Tar adito, in accoglimento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, annullava i provvedimenti impugnati, ordinando lo scioglimento della riserva con la quale la ricorrente era stata inserita in graduatoria. Tuttavia la Pubblica Amministrazione non provvedeva ad adottare gli ulteriori atti necessari all’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente che, pertanto, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, agiva per l’integrale esecuzione del giudicato nascente dalla precedente sentenza nonchè per il risarcimento del danno subito per effetto della mancata tempestiva assunzione a tempo indeterminato. Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dai difensori, ritenendo la sussistenza di un danno ingiusto derivante dalla tardiva assunzione, ordinando all’Amministrazione di procedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente, nonchè alla reintegrazione ai fini previdenziali, condannando l’Amministrazione anche al pagamento delle spese giudiziali. Ma l’Amministrazione non provvedeva a dare integrale esecuzione al giudicato. Dunque la docente raffadalese proponeva un ricorso per ottemperanza di giudicato, sempre con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, da ultimo ha accolto anche il ricorso per ottemperanza patrocinato dagli avvocati Rubino e Impiduglia, ordinando al Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione al giudicato e nominando per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Dirigente preposto al Dipartimento per la gestione delle risorse umane e finanziarie del Ministero alla Pubblica Istruzione, condannando nuovamente il Ministero al pagamento delle spese giudiziali. Pertanto, per effetto della sentenza rese dal Giudice Amministrativo, la docente raffadalese otterrà il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva assunzione a tempo indeterminato, mentre il Ministero pagherà le spese giudiziali.
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