Nel lontano 1996, il Legislatore Regionale, al fine di soddisfare le esigenze di conservazione e difesa del patrimonio boschivo, aveva provveduto a creare dei contingenti distrettuali di lavoratori forestali, con una garanzia occupazionale di 101 e 51 giornate lavorative, divisi per diverse categorie – addetti alle squadre di pronto intervento, addetti alla guida di autobotti e mezzi speciale e addetti ai servizi di vedetta ed alle sale operative – ai quali, nel 2006, venne aggiunto un nuovo contingente con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative annue da costituirsi attingendo dalle preesistenti graduatorie del personale istituite nel 1996.
L’obiettivo era quello di assicurare la progressiva stabilizzazione dei lavoratori forestali a tempo determinato attraverso il loro successivo inserimento nella fasce a maggior garanzia occupazionale, sino al possibile ingresso nella graduatoria dei lavoratori a tempo indeterminato.
Il sig. M. O., forestale di Burgio, in possesso dei requisiti richiesti, con apposite istanze chiedeva di essere incluso nel suddetto contingente distrettuale con garanzia occupazionale di 151 giornate, quale addetto alle squadre di pronto intervento.
Dopo dieci anni, nel 2007, venivano pubblicate, per la prima volta, le varie graduatorie dei soggetti che sarebbero transitati nel contingente distrettuale con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative istituito con la L.R. 14 del 2006.
Il sig. M.O., ritenendo illegittimo il proprio mancato inserimento nel contingente dei lavoratori con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative, decideva di agire in giudizio dinanzi al Giudice amministrativo, il quale, tuttavia, dichiarava il difetto di giurisdizione, ritenendo la materia oggetto di controversia, appartenente alla cognizione del giudice ordinario nella qualità di giudice del lavoro.
Il sig. M.O., pertanto, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, riassumeva il giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, al fine di ottenere – previo annullamento e/o disapplicazione delle suddette graduatorie – l’accertamento del proprio diritto ad essere inserito, sin dal 2007, nel contingente dei lavoratori forestali con garanzia occupazionale di 151 giornate. al
Con il medesimo ricorso, inoltre, i legali Rubino e La Loggia chiedevano la condanna dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Agrigento e della Commissione Provinciale per la Manodopera Agricola di Agrigento, al risarcimento dei danni patiti per effetto della illegittima esclusione del sig. M.O. dal suddetto contingente da calcolarsi tenendo conto delle differenze retributive e contributive fra quanto dallo stesso percepito quale lavoratore inserito nell’elenco di 101sti e quanto egli avrebbe percepito se inserito in quello dei 151sti, oltre ad ogni altro trattamento economico e indennità previsti per effetto dei C.C.N.L. e delle norme vigenti in materia.
Gli avv.ti Rubino e La Loggia sostenevano, inoltre, l’illegittimità delle suddette graduatorie con riferimento alle posizioni in esse riconosciute a taluni lavoratori forestali, i quali erroneamente collocati in posizione sovraordinata a quella del proprio assistito, ne avevano compromesso l’ammissione nell’ambita graduatoria relativa al contingente con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative ex art. 44 L.R. 14/06, laddove, invece, per ragioni ampiamente comprovate in giudizio, avrebbero dovuto essere inseriti in posizione deteriore rispetto a quella del ricorrente.
Nelle more del giudizio, nel 2020, il sig. O.M. veniva inserito nell’agognato contingente degli operai forestali con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative.
Il Tribunale di Sciacca, in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso, ha accertato il diritto del forestale di Burgio ad essere inserito, sin dal settembre 2007, nel contingente dei lavoratori forestali con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative, addetto alle squadre di pronto intervento di Burgio.
Con la medesima pronuncia, è stato riconosciuto, altresì, il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’esclusione dal contingente predetto, da quantificarsi, come chiesto dai legali Rubino e La Loggia, nelle differenze retributive e contributive che il ricorrente avrebbe percepito qualora inserito nel contingente in questione sin dal 2007.
Le Amministrazioni resistenti dovranno, altresì, provvedere al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.500 oltre accessori di legge.
Considerata, inoltre, l’eccessiva durata del processo, protrattosi complessivamente per quattordici lunghi anni, il sig. M.O. potrà agire in giudizio al fine di ottenere l’indennizzo che lo Stato riconosce, ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. legge Pinto, per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall’irragionevole durata del processo.