Nel 2018, Il Sig. G.G., originario di Palermo, di anni 47, in possesso dei requisiti indicati dal bando, presentava apposita domanda di partecipazione per la procedura speciale di reclutamento, riservata al personale volontario iscritto nell’apposito elenco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Dopo essere stato inserito nella graduatoria della procedura in questione, l’aspirante vigile del fuoco veniva convocato per essere sottoposto ai prescritti accertamenti dell’efficienza operativa.
Tuttavia, all’atto del compimento della quarta prova, ovvero le trazioni alla sbarra, a causa delle non perfette condizioni dell’attrezzo ginnico, la cui impugnatura si presentava umida in ragione dell’utilizzo da parte dei precedenti concorrenti, il sig. G.G. perdeva la presa subendo un contraccolpo alla spalla destra, accusando un dolore acuto tale da non consentite il proseguimento della prova ed il ricovero presso il più vicino pronto soccorso per gli accertamenti del caso.
Tuttavia, la Commissione esaminatrice, sebbene il mancato superamento della prova fosse dipeso da un infortunio subito dal concorrente, ne disponeva l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Conseguentemente, il Sig. G.G., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giovanni Bellia, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Lazio, chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento di esclusione e degli atti ad esso connessi.
I legali censuravano i provvedimenti evidenziando che il mancato superamento della prova di efficienza operativa era imputabile esclusivamente ad un casuale infortunio, per altro determinato dalle non perfette condizioni in cui si trovava l’attrezzo ginnico al momento dell’espletamento della prova e chiedevano che venisse disposta la ripetizione della prova concorsuale.
Con ordinanza del 24 gennaio 2024 il T.A.R. del Lazio, avendo rilevato che dalla documentazione prodotta in giudizio dagli avv.ti Rubino e Bellia erano emersi elementi atti a confermare il nesso di causalità fra l’infortunio lamentato dal ricorrente in sede di esecuzione della prova e la patologia accertata in capo al medesimo, ha ordinato la rinnovazione della prova mediante la riconvocazione del ricorrente e, in caso di superamento della prova rinnovata, la partecipazione anche al prosieguo delle valutazioni previste dall’iter selettivo.
In esecuzione della detta ordinanza l’aspirante vigile del fuoco veniva sottoposto ad un nuovo accertamento, che aveva esito positivo.
Conseguentemente, con ordinanza del 24 aprile 2024 il T.A.R. del Lazio ha accolto l’istanza cautelare proposta dagli avv.ti Rubino e Bellia e, per l’effetto, l’aspirante vigile del fuoco è stato ammesso alle ulteriori fasi della procedura.
Infine, con sentenza del 20 novembre 2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Bellia, il TAR-Lazio ha accolto il ricorso proposto, ritenendo illegittima la clausola di esclusione contenuta nel bando di concorso e rilevando che, a fronte dell’infortunio occorso a seguito dell’espletamento della prova pratica, la P.A. avrebbe dovuto consentire al Sig. G.G. la ripetizione della prova una volta superata la condizione di infortunio e ciò in ragione della natura eccezionale dello stesso, che non avrebbe potuto dimostrare l’inidoneità fisica del candidato, ma al più solo una temporanea inabilità.
Pertanto, il TAR-Lazio ha annullato il provvedimento di esclusione impugnato, ordinando al Ministro dell’Interno di provvedere all’inserimento in graduatoria a pieno titolo, senza riserva, del ricorrente, il quale potrà dunque prendere servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco.