Il signor S.D. (sono le iniziali del nome) di 52 anni e residente a Palma di Montechiaro, è proprietario di un fabbricato realizzato abusivamente nel Comune di Palma di Montechiaro, oggi ricadente in zona sottoposta a vincolo dal Piano Paesaggistico.
In relazione al predetto fabbricato, veniva presentata innanzi al Comune di Palma di Montechiaro domanda di condono e la richiesta di nulla osta paesaggistico in sanatoria alla Soprintendenza di Agrigento.
La Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, in ossequio a quanto stabilito alla circolare n. 2/2016 dell’Assessorato del Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, esprimeva il preavviso di parere favorevole per il rilascio del richiesto nulla osta, subordinandolo, tuttavia, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004.
Con successivo provvedimento, la Soprintendenza di Agrigento ingiungeva al sig. S.D. la predetta sanzione paesaggistica in misura superiore a € 26.000.
Avverso tale provvedimento il sig.ra S.D., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, proponeva ricorso innanzi al TAR Palermo per chiederne l’annullamento, previa la sospensione.
In particolare, gli Avvocati Rubino ed Airo’ censuravano, tra l’altro, l’illegittimità della sanzione pecuniaria non preceduta dal rilascio del nulla osta paesaggistico e l’illegittimità della prassi seguita dall’Amministrazione in ossequio alla predetta circolare 2/2016.
Inoltre i difensori del sig. S.D. deducevano l’inapplicabilità della sanzione paesaggistica in quanto l’immobile realizzato nel 1992 è sorto prima dell’adozione del Piano Paesaggistico per la Provincia di Agrigento adottato con D.A. n. 7 del 29 luglio 2013.
Il TAR Palermo, in accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino ed Airo’, aveva già sospeso in via cautelare l’efficacia della sanzione paesaggistica ritenendo ad una sommaria valutazione l’illegittimità del provvedimento della Soprintendenza perché adottato in assenza del preventivo nulla osta di cui all’art. 167 del D.lgs. 42/2004.
In esito all’udienza di merito, il TAR Palermo, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, ha annullato la sanzione irrogata dalla Soprintendenza confermando il profilo di illegittimità già evidenziato in sede cautelare e ritenendo altresì fondato il motivo di ricorso con il quale è stata denunciata l’inapplicabilità della sanzione paesaggistica per l’immobile sorto prima dell’introduzione del vincolo derivante dal Piano Paesaggistico.
Per effetto della pronuncia del TAR Palermo il sig. S.D. potrà ottenere la sanatoria del proprio immobile senza dover pagare la sanzione paesaggistica di oltre € 26.000.