La Commissione d’esami, infatti, in sede di attribuzione di punteggio, gli aveva assegnato una votazione inferiore a quello spettante a causa dell’omessa valutazione dei titoli indicati nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione.
Ritenendo illegittima la decisione espressa nei propri riguardi, il dott. S.M. decideva, pertanto, di impugnare – con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – la graduatoria (e la relativa determinazione) redatta della Commissione preposta, che in modo del tutto arbitrario aveva deciso di valutare solamente i titoli inseriti nel modello di domanda di partecipazione al concorso, e non anche quelli inseriti nel curriculum vitae.
Con il ricorso gli avv.ti G. Rubino e G. Impiduglia, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali, hanno evidenziato come la Commissione fosse tenuta a valutare tutti i titoli indicati nel curriculum, essendo quest’ultimo parte integrante della domanda di partecipazione.
Il T.A.R. Catania (Sez. II) – Presidente, Francesco Brugaletta; Relatore, Salvatore Accolla-, condividendo pienamente i motivi di doglianza fatti valere dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, riconosceva che il Comune di Alì avrebbe dovuto valutare i titoli elencati dal ricorrente nel curriculum vitae presentato in allegato alla domanda di partecipazione al concorso
Per effetto della suddetta sentenza, il Comune di Alì dovrà valutare tutti i titoli vantati dal concorrente (compresi quelli indicati solo nel curriculum) e conseguentemente inserirlo nella prima posizione della graduatoria e dichiaralo vincitore del concorso.