Il TAR di Catania (sezione terza, presidente dott. Daniele Burzighelli) ha accolto in via cautelare il ricorso presentato da ” Aerolinee siciliane s.p.a.” in data 14 settembre 2021 e ha ordinato alla SAC di Catania di indicare, entro 7 giorni, l’ area tecnico-operativa per la compagnia aerea siciliana low cost all’interno del sedime dell’aeroporto Fontanarossa.
Si allontana, in questo modo, la possibilità che ” Aerolinee siciliane s.p.a.” possa insediarsi all’interno del sedime aeroportuale del ” Pio La Torre ” di Comiso, nonostante la enorme disponibilità di terreno e a causa del traccheggio dell’amministrazione comunale comisana, che da anni rifiuta la concessione dell’area e, di conseguenza, la creazione di hangar manutentivi con la possibilità di posti di lavoro per i cittadini comisani. Per di più ” Aerolinee siciliane s.p,a.” chiede al Comune di Comiso un risarcimento danni, per la non concessione, di circa 800.000 euro, su cui le autorità competenti dovrebbero pronunciarsi a presto. Naturalmente l’opposizione consiliare a Comiso non vede, non sente e non parla.
Pubblichiamo uno stralcio della sentenza, emessa poco fa, dal TAR di Catania:
” …occorre, quindi, disporre che la S.A.C. S.p.A. definisca il procedimento avviato dalla ricorrente nel termine di sette giorni, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore, argomentando in modo puntuale in ordine all’eventuale indisponibilità di aree e chiarendo in particolare: – in cosa consista esattamente il “progetto di riqualificazione di alcune aree destinate ad uffici operativi e magazzini all’interno del sedime aeroportuale air side”, con specifico riferimento alle aree aeroportuali che risulterebbero interessate e indicando quali atti siano già stati adottati al riguardo; – come si concili l’affermazione secondo cui le subconcessioni sono rilasciate solo “in favore di società che abbiano già le autorizzazioni necessarie ad operare in ambito aeroportuale” con quanto riferito dalla ricorrente in ordine al diniego dell’autorizzazione da parte dell’ENAC in quanto risulterebbe, invece, propedeutica l’assegnazione di un’area aeroportuale ove operare. La camera di consiglio per la decisione collegiale sull’istanza cautelare viene fissata per la data del 17 novembre 2021. P.Q.M. 1) accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche e ordina alla S.A.C. S.p.A. di definire il procedimento avviato dall’interessata con nota in data 14 settembre 2021 secondo quanto indicato nella parte motiva della presente decisione”