Il Tar commissaria il Comune di Agrigento

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Il Sig. S.V. presentava al Comune di Agrigento apposita istanza con la quale chiedeva di essere ricoverato presso la Comunità alloggio per disabili psichici Società Coop. Sociale “Humanitas et Salus” sita in Santa Elisabetta (AG), oltre al pagamento della relativa retta di ricovero a carico dell’Ente.
Tuttavia detta istanza veniva respinta dal Comune di Agrigento per asserita mancanza di fondi in bilancio.
Avverso tale rifiuto, il Sig. S.V., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponeva ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo, il quale accoglieva il ricorso e riconosceva il diritto del Sig. S.V. ad essere immediatamente inserito presso la Comunità alloggio per disabili psichici richiesta.
Ciononostante, il Comune di Agrigento non provvedeva a formalizzare il ricovero del Sig. S.V. presso la predetta struttura, sicché, quest’ultimo, tramite formale atto di invito, sollecitava l’Amministrazione comunale a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia- Palermo. Nondimeno tale Ente rimaneva comunque inerte.
Pertanto, il Sig. S.V., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, proponeva ricorso innanzi al TAR – Palermo al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza.
In particolare, la difesa del Sig. S.V., a fronte della mancata esecuzione del predetto giudicato, domandava al Giudice di assegnare un termine al Comune di Agrigento entro il quale ottemperare e contestualmente chiedeva la nomina di un Commissario ad acta, oltre alla condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento della penalità di mora, per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione.
Ebbene, il Tar Sicilia – Palermo, con sentenza del 04.07.2023, ritenedo fondate le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. S.V. e, per l’effetto, ha ordinato all’Amministrazione Comunale di provvedere entro il termine di 60 giorni dalla notifica della predetta sentenza a dare esecuzione al giudicato.
Inoltre, nell’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte del Comune di Agrigento, il Tar- Palermo ha provveduto a nominare Commissario ad acta, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, oltre a condannare tale Ente al pagamento, in favore del ricorrente, della penalità di mora in misura pari a 20 euro al giorno, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.
Ed infine, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha altresì condannato il Comune di Agrigento al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.

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