Il Tar condanna il Comune di Palermo; ammesso il cambio di destinazione d’uso in deroga alle previsioni del piano particolareggiato del centro storico

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I coniugi F.V, di 45 anni, ed F.R. di 52 anni, sono comproprietari nel centro storico di un complesso immobiliare costruito prima del 1950, all’interno del quale da anni la moglie gestisce un’attività di bar e trattoria.
In ragione del successo dell’attività, i coniugi hanno presentato al Comune di Palermo apposita SCIA, alternativa al permesso di costruire, per eseguire un intervento di ristrutturazione edilizia con la previsione, tra l’altro,  del cambio di destinazione d’uso del terrazzo posto al secondo piano, da residenziale a commerciale, da utilizzare come sala all’aperto.
In riscontro alla SCIA dei due coniugi il Comune di Palermo tuttavia ha adottato un provvedimento di divieto di inizio dei lavori sostenendo che, secondo gli strumenti urbanistici del centro storico, non sarebbe stata possibile la destinazione commerciale di piani diversi dal piano terra.
A questo punto, i coniugi F.V. e F.R., tramite gli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, hanno presentato ricorso innanzi al Tar Palermo.
In particolare gli avvocati Rubino e Airò hanno censurato il provvedimento del Comune per violazione delle legge regionale 16/2016, secondo cui sono ammessi cambi di destinazione d’uso per tutte le costruzioni risalenti a prima del 1976, compresi gli immobili destinati a civile abitazione, a condizione che non si determini alterazione ai volumi già realizzati.
I difensori, citando precedenti giurisprudenziali dello stesso Tar Sicilia ed una circolare interna dello stesso Comune, hanno spiegato che, in caso di contrasto, la norma regionale prevale sugli strumenti urbanistici comunali.
 Il Tar Palermo, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Airò, in via cautelare ha accolto la richiesta di sospensione del provvedimento del Comune, in considerazione delle esigenze commerciali dei ricorrenti, così da consentire l’avvio dei lavori nelle more della definizione della controversia.
In esito alla trattazione del merito del ricorso, il TAR Palermo definitivamente pronunciando ha accolto il ricorso dei due coniugi ed ha condannato il Comune di Palermo al pagamento delle spese legali.

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