Il Tar di Palermo commissaria l’assessorato regionale all’Agricoltura

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Con bando ritualmente pubblicato l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura indiceva una
selezione per l’erogazione di contributi per il sostegno ad investimenti in favore della
trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli. La società Parlapiano Fruit, con sede in Ribera, partecipava alla procedura di cui sopra
presentando una domanda di contributo che veniva collocata, inizialmente, tra quelle
ammissibili ma non finanziabili per mancata capienza delle risorse disponibili.
A seguito di scorrimento della graduatoria, la domanda presentata dalla società riberese
veniva collocata tra le istanze finanziabili.
Successivamente, la società riberese riceveva una comunicazione di avvio del
procedimento di archiviazione dell’istanza, in ragione dell’asserita omessa presentazione
della documentazione attestante la cantierabilità del progetto nel termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Nonostante i chiarimenti forniti dalla società, l’Assessorato confermava l’archiviazione
della pratica, in ragione dell’asserita mancata presentazione della documentazione
afferente la cantierabilità del progetto entro i termini prescritti.
A questo punto la società riberese proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il
patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, per l’annullamento, previa
sospensione, del provvedimento di archiviazione dell’istanza di finanziamento,
lamentando molteplici profili di illegittimità.
Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino
e Alfieri, accoglieva, con Ordinanza n. 238/2019, la richiesta di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato, disponendo l’ammissione con riserva della
società ricorrente alla procedura selettiva.
Tuttavia, l’Amministrazione non dava esecuzione alla sopracitata Ordinanza, considerato
che non procedeva ad includere l’istanza della Parlapiano Fruit nell’apposito elenco delle
pratiche ammissibili e cantierabili.
Pertanto, la Parlapiano Fruit, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, ha
chiesto al Giudice Amministrativo, con apposita istanza ai sensi dell’art. 59 del Codice del processo amministrativo, di ordinare all’Amministrazione regionale di procedere
all’esecuzione del predetto provvedimento cautelare entro un congruo termine.
Con la medesima istanza, gli avvocati Rubino e Alfieri hanno chiesto la nomina di un
Commissario ad Acta nell’ipotesi in cui l’Amministrazione regionale non avesse
ottemperato entro il termine fissato dal Giudice.
Con Ordinanza del 23.09.2019, il T.a.r. Palermo ha accolto l’istanza presentata dalla
Parlapiano Fruit, ordinando all’Amministrazione regionale di dare esecuzione al
provvedimento cautelare, concludendo l’istruttoria prevista per l’ammissione dell’istanza
della società nell’elenco delle pratiche ammissibili e cantierabili entro il termine di 20
giorni.
Inoltre, con lo stesso provvedimento, il Tar Palermo ha nominato quale Commissario ad
Acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione siciliana, il quale provvederà a
dare esecuzione all’Ordinanza Cautelare, nell’ipotesi di ulteriore inerzia da parte
dell’Assessorato all’Agricoltura.

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