La sig.ra C.D., di anni 47, di Porto Empedocle, titolare dell’omonima ditta operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, nel 2017 risultava destinataria di una informativa interdittiva antimafia resa dalla Prefettura di Agrigento.
In particolare, l’amministrazione prefettizia riteneva sussistente un rischio di condizionamento mafioso nei confronti della titolare della ditta sulla scorta dei precedenti giudiziari dell’ex marito.
A seguito del provvedimento interdittivo il GSE disponeva la risoluzione di diritto delle convenzioni in Conto Energia in essere con la ditta.
Pertanto la ditta insorgeva avverso i suddetti provvedimenti innanzi al Tar Palermo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino.
Nello specifico gli Avv.ti Rubino e Marino, a mezzo del suddetto ricorso, evidenziavano l’illegittimità del provvedimento interdittivo in quanto esclusivamente basato sui risalenti precedenti penali rilevati a carico del marito della ricorrente, soggetto dal quale peraltro la ricorrente medesima risultava essere, all’epoca della proposizione del ricorso, legalmente separata e che, in ogni caso, era privo di qualsivoglia ruolo gestorio e/o partecipazione a qualunque titolo nella ditta ricorrente, essendo operario presso un’altra azienda operante in un settore del tutto diverso.
Ebbene il TAR Palermo, accogliendo le censure degli Avv.ti Rubino e Marino, ha annullato l’informativa interdittiva resa a carico della titolare della ditta , rilevando l’assenza nel caso di specie di ogni elemento da cui potere desumere l’esistenza di un possibile condizionamento mafioso negli affari della ditta ricorrente.
Inoltre il Tar Palermo ha anche disposto l’annullamento del conseguente provvedimento del GSE recante la risoluzione delle convenzioni in Conto Energia in essere con la ditta, unicamente fondato sulla detta interdittiva.
Pertanto, per effetto della superiore sentenza, la ditta empedoclina potrà nuovamente intrattenere rapporti contrattuali ed economici con la pubblica amministrazione ed il GSE dovrà immediatamente ripristinare le convenzioni precedentemente stipulate con la ditta.