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Il sig. B.C. è proprietario di un terreno sito in Licata , ove insiste un’azienda di sua proprietà che è stata concessa in affitto ad un’altra società operante nel settore della rottamazione dei veicoli.
Il ricorrente avendo constatato la realizzazione di abusi sull’immobile di sua proprietà , segnalava tale situazione al Comune di Licata ed agli altri enti preposti.
Nelle more, a seguito di un sopralluogo eseguito dalla Polizia Municipale, che rilevava la presenza degli abusi edilizi segnalati, il Comune di Licata adottava un’ordinanza di demolizione, ingiungendo la rimozione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni.
Ricevuta la notifica del suddetto ordine demolitorio, il ricorrente faceva subito presente al Dipartimento Urbanistica del Comune di Licata di trovarsi nell’impossibilità giuridica e materiale di ottemperare all’ordine di demolizione, poiché i manufatti abusivi si trovavano all’intero dell’area in cui sorge l’azienda data in affitto, ove gli era interdetto l’ingresso, nondimeno avendo comunque intenzione di ottemperare all’ordine di demolizione , il ricorrente chiedeva alle Autorità preposte di essere assistito dalle forze dell’ordine, al fine di accedere alla sua proprietà e procedere alla demolizione, così da evitare l’irrogazione della sanzione pecuniaria e l’acquisizione dei manufatti e dell’area di sedime al patrimonio del Comune di Licata.
Nondimeno, il Comune di Licata, ignorando tutte le superiori circostanze, ha invece irrogato , anche a carico del ricorrente, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 20.000, per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione ed ha altresì accertato l’inottemperanza ai fini dell’acquisizione gratuita al patrimonio dei beni abusivi e dell’area di sedime ( 430 mq).
Pertanto il sig. B.C, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, impugnava i suddetti provvedimenti con ricorso innazi al TAR Sicilia Palermo, rilevandone l’illegittimità sotto diversi profili.
In particolare gli Avv.ti Rubino e Marino censuravano l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, rilevando come le suddette sanzioni presuppongano ai fini della loro applicazione la responsabilità nella commissione dell’abuso in capo al destinatario e che quindi le stesse non fossero di certo applicabili nei casi, come quello in esame, in risultava, in modo inequivocabile, la completa estraneità al compimento dell\’opera abusiva da parte del proprietario, il quale peraltro si era anche adoperato per rimuoverne gli effetti con gli strumenti offertigli dall\’ordinamento.
Ebbene il Tar Sicilia Palermo, Sezione seconda, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino e Marino, ha accolto il ricorso del sig. B.C. ed ha annullato entrambe le sanzioni irrogate a carico dello stesso, rilevando come le sanzioni conseguenti all’inottemperanza dell’ordine di demolizione presuppongono che il suddetto inadempimento sia imputabile al loro destinatario, soprattutto ove questi sia proprietario del bene ma, per le più disparate ragioni, privato della sua materiale disponibilità; mentre nel caso in esame era emerso con chiarezza come la mancata esecuzione dell’ordine demolitorio non fosse in alcun modo imputabile al ricorrente.
Per effetto di tale pronuncia il sig. B.C. non dovrà quindi pagare la sanzione pecuniaria irrogata a suo carico dal Comune di Licata facendo altresì salva la sua proprietà dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, mentre il Comune di Licata è stato condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio al TAR.