La Regione Siciliana dopo numerosi anni ha bandito un importante concorso per il potenziamento dei centri per l’impiego dell’isola, prevedendo l’assunzione di ben 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato.
Il bando di concorso, in particolare, ha previsto una prima preselezione dei candidati sulla base dei titoli posseduti, così come previsto dal legislatore nazionale all’art. 10 del D.L. n. 44/2021.
In esito a tale preselezione, sono stati ammessi alla prova concorsuale un numero abbastanza esiguo di candidati. Successivamente, numerosi candidati ammessi alla prova scritta non l’hanno superata, ottenendo un punteggio inferiore al minimo previsto (pari a 21 punti).
Addirittura, sono rimasti non assegnati ben 267 posti.
La dott.ssa G. I., residente ad Agrigento e di 48 anni – esclusa a seguito dalla procedura preselettiva in ragione del punteggio conseguito per i titoli di studio – ha proposto, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia un ricorso innanzi al T.A.R. Palermo.
Il collegio difensivo ha sostenuto come la clausola del bando di concorso, che inibisce la valutazione di tutti i titoli legalmente riconosciuti dai candidati – quali abilitazioni professionali – si ponga in palese violazione con la disposizione prevista dal predetto art. 10, D.L. 44/2021, che proprio in un’ottica del favor partecipationis prevede per l’appunto la “valutazione dei titoli legalmente riconosciuti”, includendo così anche le abilitazioni professionali.
Gli avvocati Girolamo Rubino ed Giuseppe Impiduglia, pertanto, hanno censurato l’illegittimità della scheda di valutazione (e del conseguente provvedimento di esclusione) della loro assistita per non avere – l’amministrazione – valutato tutti i titoli presentati della candidata (e in particolare l’abilitazione professionale), che le avrebbero consentito di ottenere un punteggio utile per l’ammissione alla successiva fase concorsuale.
Il Presidente del T.A.R. Sicilia – Palermo sez. II, accogliendo la richiesta di sospensione presentata degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha ammesso con riserva la candidata a sostenere le prove scritte del concorso pubblico per il potenziamento dei centri per l’impiego.
La concorrente ha, pertanto, partecipato con riserva alla suddetta prova.
Il TAR Palermo, in sede collegiale ha condiviso il summenzionato Decreto Presidenziale e, con apposita ordinanza del 27.06.22, ha confermato l’ammissione della ricorrente alla prova scritta.
La candidata, peraltro, ha contestato, con appositi motivi aggiunti in corso di notifica, anche il punteggio assegnato alla prova scritta, rilevando come numerosi quesiti fossero ambigui o, comunque, non correttamente formulati.
Il TAR, pertanto, nei prossimi giorni, si pronuncerà sulle nuove richieste della ricorrente volte alla rideterminazione del punteggio ottenuto in esito alla prova scritta, cui (come detto) era stata ammessa con riserva.