La sig.ra S.D., nel 1997 richiesta di sdemanializzazione di un’area demaniale marittima sita in località Marinella del Comune di Porto Empedocle, già oggetto di concessione demaniale marittima.
La pratica di sdemanializzazione si è protratta per diversi anni, nel corso dei quali, la sig.ra S.D. ha di volta in volta, provveduto ad effettuare tutti gli adempimenti richiesti dall’Amministrazione demaniale ivi compreso il pagamento del canone concessorio annuale.
Nel mese di aprile 2021, l’Amministrazione demaniale oggi denominata Struttura Territoriale dell’Ambiente (S.T.A.) di Agrigento e Caltanissetta, al fine di completare il procedimento di sdemanializzazione, aveva chiesto alla richiedente il pagamento di una somma quale integrazione dei canoni dovuti per l’utilizzo dell’area demaniale in questione.
Prontamente la sig.ra S.D. ha prontamente provveduto al pagamento di quanto richiesto per il prosieguo della pratica di sdemanializzazione ed ha altresì richiesto di concludere il procedimento con l’emissione del decreto di sdemanializzazione.
A distanza di oltre un anno dal sollecito della Ditta richiedente, con nota del giugno 2022, l’Amministrazione demaniale ha comunicato alla sig.ra S.D. che la pratica non poteva essere conclusa poiché dalla disamina del fascicolo sarebbe emersa l’assenza della “Conferma interesse” sul Portale del Demanio marittimo della Regione Sicilia entro il 30 giugno 2021, così come previsto dall’art. 3, comma 2 della L.R. 16 dicembre 2020, n. 32 per tutte le già presentate all’amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2020.
Secondo la nota dell’Amministrazione regionale, dunque, in mancanza di tale adempimento entro il termine previsto dalla legge regionale, avrebbe dovuto presentare sul citato Portale del Demanio marittimo istanza di rilascio di nuovo titolo concessorio e ricominciare da zero il procedimento amministrativo che si protraeva già da oltre venti anni.
La sig.ra S.D., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, ha proposto ricorso innanzi al TAR Palermo per chiedere l’annullamento della nota dell’Amministrazione che, di fatto, vanificava oltre venti anni di attività procedimentale per un’asserita irregolarità formale.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Airo’, a sostegno delle proprie censure hanno dedotto, tra l’altro, che i termini previsti dal predetto art. 3 comma 3 della L.R. 32/2020 devono ritenersi ordinatori e non perentori e non prevedono alcuna ipotesi di decadenza qualora sia palese la permanenza dell’interesse in capo alla Ditta istante.
Il TAR Palermo, in esito alla domanda cautelare, in accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino e Airo’, ha ritenuto che “il provvedimento … non sembra congruamente motivato con riguardo alla qualificazione di perentorietà del termine dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 32 del 2020 che non trova supporto nel dato normativo testuale (la norma de qua non commina alcuna decadenza di diritti o facoltà del privato; non è contenuta l’espressione “entro e non oltre”)” …
ritenuto, altresì, anche sotto il profilo della delibazione del periculum, che l’impugnato atto imprime all’iter volto alla sdemanializzazione un arresto procedimentale non positivo in ragione della paventata e gravosa necessità di un riavvio ab initio, nonostante la sua pendenza ultradecennale”.
Con la predetta pronuncia il TAR Palermo ha, dunque, imposto l’obbligo a carico della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Agrigento e Caltanissetta di riesame dell’atto impugnato alla luce dei sopraindicati profili entro il termine di 90 giorni.
Per effetto dell’ordinanza del TAR Palermo il procedimento amministrativo di sdemanializzazione dovrà essere concluso dopo oltre venti anni di attesa.