Come è noto la società Italkali aveva predisposto un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di sali potassici nel territorio del Comune di Realmonte. La proposta di approvazione del progetto era stata già sottoposta nel 2012 al Consiglio Comunale, che aveva deliberato di non accogliere l’ubicazione del sito proposto dall’Italkali. A fronte di una nuova istanza avanzata dall’Italkali, il consiglio comunale nuovamente, nel 2015, rigettava la richiesta , considerato che l’area in questione ricomprendeva parte del centro abitato ed era gravata da numerosi vincoli. La società Italkali proponeva un ricorso davanti al Tar Sicilia, per l’annullamento di tale delibera consiliare, lamentando svariate forme di eccesso di potere ed asserite violazioni di legge.
Si costituiva in giudizio il Comune di Realmonte, in persona del Sindaco ing. Calogero Zicari, rappresentato e difeso dall’Avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto del ricorso. In particolare l’Avvocato Rubino evidenziava che il Comune di Realmonte avesse fatto un corretto uso dei propri poteri di pianificazione urbanistica, tenuto conto del considerevole impatto del progetto sul territorio e dei vincoli gravanti sulla vasta zona oggetto di concessione.
Il Tar Sicilia Palermo Sezione terza, condividendo la tesi dell’Avvocato Rubino secondo cui l’esercizio dei poteri pianificatori in materia di urbanistica facenti capo al Comune sono caratterizzati da elevata discrezionalità, respingeva il ricorso di Italkali, ritenendo legittimi i provvedimenti adottati dal Comune di Realmonte. La sentenza veniva poi confermata dal CGA.
Ebbene, con un nuovo ricorso la Italkali, con il patrocinio dei difensori Avv. Prof. Aristide Police, Avv. Sen. Giovanni Pellegrino e Prof. Avv. Nunzio Pinelli ( Studio Pinelli Schifani) chiedeva la parziale esecuzione della succitata sentenza del TAR Sicilia – Palermo ritenendo che da un semplice passaggio argomentativo della sentenza succitata fosse rinvenibile un obbligo del comune di Realmonte di individuare, d’intesa con la ricorrente, un sito idoneo alla realizzazione degli impianti necessari per lo sfruttamento delle risorse minerarie”, obbligo che non sarebbe stato adempiuto in considerazione dell’opposizione manifestata dal Comune al progetto della Italkali.
Si costituiva in giudizio il Comune di Realmonte, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino chiedendo il rigetto del ricorso e rilevandone l’inammissibilità in quanto il ricorso per l’esecuzione del giudicato – strumento processuale previsto dall’ordinamento per l’esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato – non è utilizzabile per l’esecuzione delle pronunce di rigetto.
Il Tar Palermo, accogliendo le tesi dell’Avv. Rubino ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Italkali, osservando che a fronte di una sentenza di rigetto non può sussistere un obbligo di ottemperanza in capo alla P.A. giacché dette pronunce lasciano invariati gli assetti giuridici degli
interessi e dei rapporti così come delineati dall’atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto.
Tale sentenza, confermata dal CGA, ribadiva ancora una volta la correttezza della decisione del Comune di opporsi all’ubicazione dell’impianto in prossimità del centro abitato di Realmonte. Italkali aveva nel frattempo proposto un nuovo ricorso innanzi al TAR Palermo avverso le note con le quali il Distretto Minerario aveva avviato il procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni per lo sfruttamento della miniera di Realmonte ed aveva prospettato la revoca del titolo di concessione mineraria.
In tale giudizio si è costituito il Comune di Realmonte , in persona del Sindaco pro tempore Ing. Calogero Zicari, sempre con il patrocinio dell’Avv. Rubino, rilevando l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso tenuto altresì conto della natura meramente endoprocedimentale delle note impugnate.
Ebbene il Tar Palermo, condividendo le eccezioni formulate dall’Avv. Rubino, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Italkali per difetto d’interesse, considerato che le note impugnate non hanno valenza provvedimentale prospettando solo eventuali e future conseguenze per la revoca della concessione o l’avvio di un procedimento teso a valutare la eventuale sussistenza delle condizioni tecniche per procedere allo sfruttamento del giacimento di Kainite.
Nel contempo la società Italkali veniva condannata al pagamento delle spese di processuali in favore del Comune di Realmonte.
Il TAR Palermo ha dunque confermato, ancora una volta, la correttezza delle determinazioni assunte dal Comune di Realmonte a tutela del proprio territorio.