La sig.ra G.R. è titolare di un bar-caffetteria ubicato all’interno di un noto ospedale palermitano.
L’attività è stata avviata nel 1987 con regolare autorizzazione rilasciata dal Questore di Palermo, previa l’acquisizione di tutti i pareri necessari anche di tipo igienico-sanitario.
In relazione alla predetta attività, la titolare del bar, ha presentato una SCIA volta alla classificazione sanitaria dei rischi collegati alle diverse attività già autorizzate precedenza.
Tuttavia, il Comune di Palermo, in relazione al procedimento in questione, sulla base di alcuni rilievi strettamente formali sollevati dall’ASP di Palermo in merito, nel giugno 2020 ha ritenuto di dover avviare il procedimento di revoca dell’autorizzazione dell’attività.
Rispetto all’iniziativa del Comune la Ditta volte ha presentato le proprie difese contestando l’assenza dei presupposti per disporre la revoca di un autorizzazione ultra trentennale.
Senza tenere conto delle difese della titolare del bar, il Comune di Palermo nel mese di settembre ha revocato l’autorizzazione in questione.
Avverso il provvedimento di revoca, la sig.ra G.R., con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’ ha proposto immediatamente ricorso innanzi al TAR Palermo per chiederne l’annullamento previa la sospensione dell’efficacia anche con provvedimento monocratico urgente.
In particolare gli avvocati Rubino e Airo’ hanno sostenuto l’illegittimità dell’operato del Comune poiché oltre a non sussistere nessuna irregolarità sostanziale dopo oltre un trentennio l’autorizzazione del bar non poteva essere revocata o annullata.
In accoglimento dell’istanza cautelare monocratica avanzata dagli avvocati Rubino e Airo’, il Presidente del TAR Palermo Sez. II, ha disposto in via d’urgenza la sospensione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione rilevando che: “Considerato che si dispone col provvedimento impugnato la chiusura di un bar-caffetteria … in attività sin dal 1987 ( in virtù della prescritta autorizzazione ) rispetto a cui non è stato mai in precedenza mosso alcun rilievo sul piano igienico-sanitario, né di altra natura, … può intanto accogliersi la domanda di inibitoria monocratica”.
Per effetto del pronunciamento cautelare, il bar potrà rimanere aperto al pubblico fino alla trattazione della domanda cautelare in sede collegiale.