L’istituto paritario A., scuola secondaria di II grado operante nel comune di Agrigento, a seguito del decreto del dirigente generale del Dipartimento dell’istruzione dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, subiva la revoca della parità scolastica per asserite gravi ed insanabili irregolarità negli atti e nell’operato della scuola, con particolare riferimento agli esami di idoneità e all’assegnazione del credito scolastico ai candidati per l’anno scolastico 2021/2022.
Pertanto l’Istituto scolastico, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, impugnava il suddetto provvedimento con ricorso innazi al TAR Sicilia Palermo, rilevandone l’illegittimità sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento previa la sospensione della sua efficacia .
In particolare gli Avv.ti Rubino e Marino censuravano l’illegittimità del provvedimento di revoca della parità scolastica , rilevandone l’assenza dei presupposti per la sua adozione posto che nel caso in esame non erano state addebitate all’Istituto gravi irregolarità e/o vizi insanabili, essendo state invece rilevate soltanto delle mere irregolarità che potevano essere senz’altro sanate e regolarizzate ex post e che di certo non erano idonee a giustificare l’adozione di un provvedimento così gravoso e irreversibile quale è la revoca della parità scolastica.
Inoltre gli avv.ti Rubino e Marino evidenziavano come il provvedimento di revoca fosse anche in contrasto con il principio di proporzionalità considerato che nel caso di specie appariva doverosa l’adozione di una sanzione meno grave e tale da riconoscere una seconda possibilità ad un istituto che, prima dell’unico episodio sfociato nel provvedimento di revoca oggi gravato, era risultato del tutto immune da addebiti avendo invece costantemente erogato a favore della collettività un servizio di istruzione e formazione di elevata qualità.
O quantomeno l’amministrazione resistente, prima di adottare un siffatto e definitivo provvedimento avrebbe previamente dovuto invitare l’istituto a regolarizzare la propria condotta o a irrogare altra sanzione meno grave e soltanto nel caso di recidiva procedere poi alla revoca della parità scolastica.
Ebbene il Tar Sicilia Palermo, Sezione seconda, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino e Marino, ha accolto l’istanza cautelare proposta dell’Istituto scolastico ed ha sospeso il provvedimento di revoca della parità scolastica irrogato in danno dell’Istituto agrigento, condannando altresì l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, al pagamento delle spese processuali del giudizio al TAR.
Per effetto di tale pronuncia l’Istituto paritario agrigentino potrà regolarmente avviare la propria attività in vista dell’ormai imminente inizio del nuovo anno scolastico.