IL Tar salva un concorso ad un posto di professore universitario di prima fascia bandito dall’Università di Palermo

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L’Università degli studi di Palermo ha indetto una procedura valutativa relativa alla copertura di un posto di Professore universitario di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, per l’insegnamento di “Composizione Architettonica e Urbana”

L’Università ha escluso dalla suddetta procedura il prof. M.S. – in quanto parente, entro il quarto grado, di un docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali – e ha individuato il Prof. G.T. quale vincitore della procedura stessa.

Pertanto, con ricorso proposto innanzi al TAR Palermo, il prof. M.S.- di anni 60 e residente a Palermo – ha impugnato gli atti della summenzionata procedura valutativa chiedendone l’annullamento previa sospensione e chiedendo, altresì, l’adozione di una misura cautelare monocratica.

In particolare, con il ricorso, è stato sostenuto che il rapporto di parentela intercorrente con un docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali non sarebbe stato idoneo a giustificare l’esclusione del ricorrente e ciò in quanto tale docente si sarebbe in concreto astenuto dal partecipare alle sedute nelle quali è stato deciso di bandire la procedura.

Si sono costiutiti in giudizio l’Università degli Studi di Palermo e il Prof. G.T. – di anni 53 e residente a San Giovanni Gemini (AG) -, quest’ultimo con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, gli avv.ti Rubino e Impiduglia, con apposita memoria e richiamando specifici precedenti giurisprudenziali, hanno rilevato che la normativa vigente – e, segnatamente, la Legge Gelmini – esclude la partecipazione ai concorsi universitari dei soggetti che abbiano dei parenti fino al quarto grado nel Dipartimento relativamente al quale la procedura è indetta, non ritenendo sufficiente il mero obbligo di astensione.

Con la memoria è stato, inoltre, evidenziato come l’esistenza di una situazione di estrema gravità ed urgenza – tale da giustificare l’adozione della richiesta misura cautelare – risulti smentita dalla stessa condotta del ricorrente che, a seguito della propria esclusione, non ha prontamente adito il TAR, al fine di chiedere l’ammissione con riserva, ma ha atteso la conclusione della procedura e l’individuazione del vincitore.

Il Presidente del TAR Sicilia Palermo, condividendo gli assunti degli avv.ti Rubino e Impiduiglia, ha respinto la richiesta di adozione di una misura cautelare monocratica.

Per effetto di tale pronuncia, il Prof. G.T. potrà continuare, nelle more dell’udienza di merito, ad espletare l’incarico di Professore Universitario di I fascia.

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