Con ordinanza emessa l’11/01/2021 il TAR Sicilia Palermo, Sezione II, ha accolto la sospensione cautelare richiesta con ricorso proposto avverso un provvedimento di annullamento di interventi edilizi compiuti in virtù della SCIA in un immobile sito in Viale delle Dune della città.
La ricorrente S.D., con segnalazione certificata di inizio attività, aveva comunicato l’inizio dell’attività di alcuni interventi minori in un immobile di sua proprietà.
Poiché l’immobile ricadeva nella sottozona G2 del PRG vigente il Comune di Agrigento malgrado fossero decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 19, comma 6 bis della Legge 241/1990 e 23, comma 6 del D.P.R. 380/2001, così come recepito in via dinamica dall’art. 1 dalla L.R. n. 16/2016 disponeva l’inefficacia della predetta SCIA in quanto a suo dire gli interventi indicati non sarebbero stati assentibili essendo la zona G2 oggetto del futuro “Piano Quadro”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la predetta S.D. con il patrocinio dell’avv. Vincenzo Caponnetto deducendo intanto l’illegittimità dell’asserito vincolo del citato “Piano Quadro” non essendo lo stesso uno strumento ostativo allo jus edificandi specie in relazione alla natura degli interventi compiuti che ai sensi dell’art. 33 delle norme di attuazione dello strumento urbanistico non sono assolutamente vietati.
Nel citato ricorso il difensore si è soffermato sulla inefficacia del “Piano Quadro” che non può essere considerato né vincolo conformativo né vincolo di localizzazione e che in ogni caso tale “Piano Quadro”, fino a quando non è compiuto, non vieta le attività espressamente consentite dall’art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G. vigente.
Il Tribunale Amministrativo aveva richiesto al Comune chiarimenti sulla disciplina di cui all’art. 33 delle norme di attuazione del PRG, che però non sono stati rimessi. E pertanto, attesi i profili di fondatezza dedotti sulla tardività di dichiarazione di inefficacia della SCIA di cui all’art. 19, comma 6 bis Legge 241/90 in tema di attività edilizia ha accolto la sospensione cautelare richiesta, rinviando ogni deduzione sulla legittimità ed efficacia del Piano Quadro, alla decisione di merito.
Agrigento, 16 gennaio 2021