La sig.ra N.V., di San Biagio Platani nel 2021, avendone i requisiti prescritti, richiedeva al Comune di San Biagio Platani, la concessione degli aiuti assistenzialistici previsti dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile del marzo 2020 in relazione alla situazione economica determinatesi per effetto dell’emergenza COVID-19.
La richiedente, tuttavia, si vedeva negata i benefici richiesti in ragione di un’informativa antimafia resa dalla Prefettura di Agrigento su richiesta del Comune di San Biagio Platani.
In particolare, la Prefettura di Agrigento adottava la predetta informativa in ragione dei legami familiari della richiedente con un soggetto condannato per il reato di associazione mafiosa essendo stato ritenuto organico alla consorteria criminosa agrigentina quale esponente del sodalizio criminale operante nel territorio comunale di San Biagio Platani.
La destinataria dell’informativa, considerata la gravosità del provvedimento prefettizio, si rivolgeva all’Avvocato Girolamo Rubino al fine di impugnare lo stesso innanzi il competente Tribunale Amministrativo Regionale.
L’avvocato Girolamo Rubino, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha censurato il provvedimento prefettizio sotto diversi aspetti denunciandone, dunque, l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.
In particolare, l’avv. Rubino, alla luce delle disposizioni normative di riferimento e dell’interpretazione datane dalla giurisprudenza amministrativa, rilevava che la natura prettamente assistenzialistica degli aiuti richiesti non avessero nulla a che fare con i contributi richiesti per l’esercizio di un’attività economica, la cui erogazione viceversa presuppone la verifica antimafia in capo al soggetto richiedente. Pertanto, l’avv. Rubino evidenziava che nella fattispecie non fosse necessario alcun accertamento da parte della Prefettura, dal momento che la richiedente non esercitava alcuna attività imprenditoriale e la richiesta di aiuto economico mirava esclusivamente a sostenere il nucleo familiare.
Il T.A.R. Sicilia – Palermo, già in sede cautelare, condividendo le censure formulate dall’avv. Girolamo Rubino afferenti la circostanza che la richiedente non fosse titolare di alcuna attività di impresa ed alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati dallo stesso difensore, ha accolto la domanda cautelare formulata e per l’effetto ha sospeso l’efficacia del gravoso provvedimento antimafia.
Da ultimo, con sentenza del 7 giugno 2024, il medesimo T.A.R. ha specificato che le informazioni antimafia interdittive attestanti la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa riguardano specificatamente soggetti che sono ascrivibili alla categoria degli operatori economici, atteso che non si rinviene invece nella normativa il riferimento all’adozione delle informative antimafia nei confronti della persona fisica, slegata da qualsivoglia attività imprenditoriale.
Conseguentemente, il T.A.R. ha ritenuto, come evidenziato dall’avv. Rubino, che nel caso di specie la ricorrente è persona fisica non titolare di alcuna attività di impresa e, pertanto, ha accolto il ricorso proposto, annullando l’interdittiva della Prefettura di Agrigento.
A questo punto, la richiedente potrà godere dei benefici assistenziali richiesti.