Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha sospeso con propria ordinanza la sanzione amministrativa di circa 14 mila euro applicata dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana alla proprietaria di un immobile ereditato e realizzato senza il necessario titolo abilitativo nel quartiere del Villaggio Mosè, ad Agrigento.
L’ordinanza della prima sezione del TAR Palermo, nei fatti chiarisce ulteriormente la questione che vede interessati molti agrigentini destinatari di un provvedimento sanzionatorio di natura pecuniaria per danno paesaggistico, il cui pagamento è stato richiesto a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia su gran parte di immobili realizzati abusivamente alla fine degli anni ’70, inizi anni ‘80.
Accogliendo le tesi difensive degli Avvocati Vincenzo Caponnetto e Enzo Gianmaria Cardella il TAR Palermo, ribadendo il principio che il vincolo paesaggistico che ricade su gran parte del territorio agrigentino è stato introdotto con la legge 431/1985 c.d. Legge “Galasso”, ha ordinato la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi della Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento e del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Il ricorso presentato dai due difensori chiedeva, in particolare, la sospensione e l’annullamento del pagamento dell’indennità risarcitoria richiesta per il danno arrecato al paesaggio per la realizzazione di un immobile, senza preventivo titolo abilitativo, sito nel quartiere del Villaggio Mosè, oggetto poi di istanza di sanatoria edilizia che è stata rilasciata. Con l’importante ordinanza, i giudici amministrativi hanno ribadito il fumus boni iuris del ricorso in relazione alla censura con cui viene contestata l’illegittimità della sanzione impugnata, attesa la sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto l’abuso edilizio oggetto di sanatoria.
Gli avvocati Vincenzo Caponnetto e Enzo Gianmaria Cardella hanno infatti sottolineato che “il vincolo paesaggistico della zona (zona B del Decreto Gui Mancini) in cui ricade l’immobile, è stato apposto soltanto con la L. 08/08/1985 n. 431, che dispone: “sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29/06/1939 n. 1497 …omissis… m) le zone di interesse archeologico”. Dunque, essendo stato il fabbricato realizzato nell’anno 1981, e cioè in data antecedente all’apposizione del vincolo paesaggistico, non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di che trattasi”.
Pertanto, tutti fabbricati realizzati prima di tale data non possono essere assoggettati al pagamento di alcuna sanzione pecuniaria e ciò in relazione a quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 689/1981 che stabilisce infatti che nessuno può essere destinatario di sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
La tesi difensiva è stata così accolta dal TAR che ha pertanto sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati.