Il Tar smentisce in ministero dell’Interno: annullata informativa interdittiva antimafia nei confronti di un imprenditore agricolo

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Nel 2012, il Sig. P.G, piccolo imprenditore agricolo, aveva richiesto ed ottenuto un contributo quale premio di primo insediamento a valere sulle misure del PSR Sicilia 2007/2013.
Sennonché, a seguito di un’istanza formulata dall’Ispettorato Provinciale Agricoltura, veniva resa nei suoi confronti una informativa interdittiva antimafia per asserita permeabilità mafiosa dell’attività agricola dallo stesso condotta, con conseguente immediata revoca del provvedimento  di concessione del premio di primo insediamento già concesso.
Avverso il predetto provvedimento interdittivo, l’imprenditore proponeva un primo ricorso giurisdizionale innanzi al Tar Sicilia Palermo, attualmente pendente.
Nelle more dell’instaurato giudizio, inoltre, il Sig. P.G,  anche in ragione del lungo lasso di tempo (6 anni) intercorso dall’adozione del primo provvedimento, e mosso evidentemente dall’intento di affrancarsi dal pesante “marchio” di contiguità mafiosa inopinatamente impressogli, aveva inoltrato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 5 del d.lgs 150/2011, un’istanza di aggiornamento dell’ informativa.
Tuttavia, in riscontro alla suddetta richiesta di aggiornamento, veniva riconfermato, con le medesime argomentazioni, il giudizio di contiguità mafiosa già reso nei confronti del sig. P.G nell’anno 2013, senza accertare, oltre al resto, l’esistenza e l’attualità delle circostanze fattuali allora accertate.
Il sig. P.G. si è visto, pertanto, costretto a proporre un nuovo ricorso innanzi al Tar Sicilia Palermo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, al fine di ottenere l’annullamento,   previa sospensione dell’esecuzione, di tale ulteriore provvedimento interdittivo.
Con le difese spiegate in giudizio, gli avv.ti Rubino e Alfieri hanno dedotto la grave carenza di istruttoria e di motivazione inficiante il provvedimento interdittivo, essendo stato acriticamente confermato, con analoghe argomentazioni, il precedente giudizio di contiguità mafiosa, con grave ed irreparabile pregiudizio per la vita sociale ed economica di una ditta individuale estranea, invece, agli interessi della criminalità organizzata.
I difensori Rubino e Alfieri hanno, inoltre, dimostrato e documentato l’infondatezza di tutte le presunte cointeressenze e/o compartecipazioni attribuite al proprio assistito in società asseritamente attinte da informative interdittive, comprovando in tal modo la superficialità e l’inadeguatezza dell’istruttoria.
La prima sezione del Tar Sicilia Palermo, Presidente dott. Calogero Ferlisi, Relatore dott. Sebastiano Zafarana, ritenuta sussistente la dedotta carenza d’istruttoria e di motivazione, dopo aver accolto la domanda cautelare formulata dal ricorrente, ha accolto nel merito il ricorso proposto dall’imprenditore agricolo, con conseguente annullamento del provvedimento interdittivo impugnato.
Condividendo le censure sollevate dagli Avv.ti Rubino e Alfieri e rilevata, altresì, l’assenza di qualsivoglia riferimento specifico alla persona del ricorrente incensurato, alla sua condotta di vita e ad eventuali frequentazioni controindicate, i Giudici amministrativi hanno così rilevato, in definitiva, l’assenza di “elementi sintomatici, concordanti e univoci, adeguati a sorreggere, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, il giudizio prognostico circa la possibile condizionalità dell’impresa da parte dell’associazione mafiosa”.
Per effetto di tale pronuncia, il Sig. P.G potrà, pertanto, richiedere la restituzione del contributo revocato dall’Assessorato regionale agricoltura a seguito dell’illegittimo provvedimento annullato.

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