IL TAR sospende la graduatoria del PSR Sicilia 2014-2010 relative alle misure dei Giovani imprenditori e condanna l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura al pagamento delle spese giudiziali afferenti la fase cautelare

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Come è noto la Regione Sicilia avvalendosi dei fondi del c.d. PSR 2014-2010 ha bandito una procedura di finanziamento di alcune tipologie di intervento riservate ai giovani imprenditori ( c.d. misura 6.1).

Con provvedimento del 30 aprile 2019, redatto all’esito del prescritto esame delle pratiche da parte delle competenti commissioni nominate in seno agli Ispettorati dell’Agricoltura,veniva pubblicata la graduatoria definitiva della misura in esame.

Senonchè, successivamente con provvedimenti del 30 e 31 maggio 2019, l’Assessorato dell’Agricoltura ha sospeso gli effetti della suddetta graduatoria ed ha ritenuto di dover procedere “all’esame in autotutela delle istanze già presentate , riaprendo i termini “per la presentazione di istanze di riesame all’Autorità di gestione del PSR Sicilia 2014-2020” assegnando il termine di trenta giorni dalla data del detto decreto.

A mezzo dei superiori provvedimenti l’amministrazione regionale ha inopinatamente disposto che le nuove istanze di riesame fossero presentate non già alle commissioni di valutazione istituite in seno ai competenti Ispettorati ma piuttosto al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, nella qualità di Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 il quale ha poi costituito un apposito “gruppo di lavoro” ( formato da sole 4 unità), designando, nuovi soggetti, diversi da quelli originariamente chiamati a comporre le Commissioni di valutazione e le relative subcommissioni nominate.

Ebbene , all’esito della ennesima attività di riesame ( in ipotesi espletata dall’amministrazione regionale) è stato adottato il D.D.G. n. 1606 del 31/07/2019 poi rettificato con successivi D.D.G. del 09/08/2019 e del 03.10.2019, con cui è stata approvata una nuova graduatoria che ha determinato uno stravolgimento delle precedente graduatoria del 30 aprile 2019 per effetto del massiccio avanzamento di tutti soggetti che avevano presentato l’ultima istanza di riesame.

Diverse ditte, dapprima utilmente incluse nella graduatoria del 30 aprile 2019 e declassate a seguito del suddetto riesame,  agivano in giudizio innanzi al TAR Palermo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, al fine di ottenere la sospensione delle ultime graduatorie adotatte dall’Assessorato dell’Agricoltura.

In particolare, gli avvocati Rubino e Marino hanno censurato la palese illegittimità della scelta dell’amministrazione di gestire direttamente, per il tramite di c.d. gruppi di lavoro dalla stessa nominati, la valutazione dell’ammissibilità, ricevibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno, ciò determinando la violazione della lex specialis e delle Disposizioni attuative generali e specifiche delle misura che di contro prescrivevano espressamente che l’attività istruttoria fosse espletata dagli Ispettorati dell’Agricoltura competenti e/o dalle sottocommissioni dagli stessi Ispettorati nominate.

Inoltre gli Avvocati Rubino e Marino contestavano l’effettivo svolgimento di una reale attività di valutazione da parte dei gruppi di lavoro , rilevando l’impossibilità che un gruppo formato da sole 4 unità avesse potuto esaminare più di 2500 istanze in sole 2 settimane ed evidenziando altresì che dall’analisi delle graduatorie impugnate emergeva chiaramente che alle ditte avevano fatto istanza di riesame era stato assegnato il medesimo punteggio che le ditte si erano attribuite al momento dell’ autovalutazione del progetto, punteggio che di contro le competenti commissioni di valutazione istituite in seno agli ispettorati non avevano invece convalidato alla luce di una attenta attività istruttoria che in alcuni casi aveva condotto le stesse commissioni finanche a dichiarare non ricevibili alcune domande.

Ebbene il TAR Sicilia Palermo, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino e Marino, ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti affermando che “ emerge in maniera chiara ed evidente che il gruppo di lavoro e l’Autorità di gestione si sono limitate a confermare il punteggio che i 999 soggetti, che avevano presentato istanze di riesame, si erano autoattribuiti, senza compiere nessuna verifica nemmeno minimale, al solo scopo di pubblicare velocemente la nuova graduatoria definitiva per consentire il raggiungimento degli obiettivi di spesa ed evitare il disimpegno delle somme da parte dell’Unione europea; l’omessa effettuazione di qualunque forma d’istruttoria sulle istanze di

riesame ha comportato l’illegittimo (quanto meno sotto il profilo in esame)

inserimento nella graduatoria di 999 istanze”.

Il TAR Sicilia Palermo ha pertanto, sospeso gli effetti dell’ultima graduatoria impugnata e, pertanto, del d.d.g. n. 1606 del 31 luglio 2019, come modificato con i provvedimenti dell’8 agosto e del 3 ottobre, così facendo rivivere la precedente graduatoria di cui al d.d.g. n. 766 del 30 aprile 2019

Per effetto di tale pronuncia i progetti presentati dalle aziende ricorrenti potranno essere finanziati con i fondi previsti dal PSR 2014-20120 Regione Sicilia.

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