L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale nel novembre del 2009, avviava, come ogni anno, la procedura volta al finanziamento del Piano Regionale dell’Offerta Formativa, che disciplina il finanziamento delle attività formative.
A tale procedura partecipava anche l’Associazione U. per la formazione professionale, in quanto centro di formazione professionale con diversi anni di esperienza sul territorio regionale, chiedendo il finanziamento di alcuni specifici corsi di formazione.
Tramite Decreto emanato nel marzo del 2010, l’Assessorato Regionale approvava i tre progetti formativi presentati dalla succitata Associazione per la formazione professionale, i quali dovevano essere finanziati per un importo complessivo di Euro 3.757.235,00.
A seguito della chiusura della rendicontazione, e dopo l’avvenuto conferimento di una prima tranche delle somme relative alla realizzazione dei suddetti progetti formativi, l’Assessorato, tramite l’emanazione di tre diversi Decreti, riconosceva all’Associazione U., un credito residuo di Euro 412.652,00.
Tuttavia, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione non ha mai provveduto a corrispondere all’Associazione U. le somme dovute, e peraltro, dallo stesso Assessorato riconosciute tramite i sopra citati Decreti.
Alla luce dell’ingiustificabile comportamento tenuto dall’Assessorato Regionale, l’Associazione U., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, instaurava, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, un giudizio monitorio finalizzato all’emanazione di un decreto ingiuntivo nei confronti del suddetto Assessorato.
Al termine del procedimento monitorio, il Tribunale di Palermo, in accoglimento delle tesi presentate dagli Avv.ti Rubino e Valenza, emanava il Decreto ingiuntivo con il quale l’Assessorato Regionale era condannato al pagamento delle suindicate somme in favore dell’Associazione U..
L’Assessorato Regionale proponeva opposizione al succitato Decreto, richiedendone l’annullamento sulla scorta del fatto che, a proprio dire, l’Assessorato già avrebbe provveduto ad assolvere la predetta obbligazione mediante il pagamento di somme addirittura superiori a quella ingiunta, nell’ambito di procedimenti esecutivi presso terzi nei quali l’Associazione per la formazione professionale risultava parte debitrice.
L’Associazione U., difesa dagli Avv.ti Rubino e Valenza, evidenziava l’insussistenza delle prove documentali prodotte dall’Assessorato a sostegno della propria tesi, confermando la sussistenza di un diritto del diritto di credito vantato dall’Ente di formazione professionale.
In conclusione, la quinta Sezione del Tribunale Civile di Palermo, con la sentenza definitiva del 29 aprile 2022, ha condannato l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale al pagamento della residua somma di Euro 378.523, oltre agli interessi legali, intercorsi dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
E con il medesimo provvedimento, il succitato Tribunale Civile di Palermo, ha altresì condannato l’Assessorato Regionale al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 19.500, oltre accessori.