Il tribunale di Roma condanna il ministero della Salute; La dott.ssa Di Gaudio ha diritto ad essere inserita nell\’elenco nazionale idonei per la nomina di direttore generale delle Asp, delle Ospedaliere e del Ssn

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Nel 2022, la Dott.ssa Francesca Di Gaudio, originaria di Pollina, responsabile del laboratorio “Centro di qualità regionale”, presentava sull’apposita piattaforma informatica del Ministero della Salute la propria domanda di partecipazione in merito “all’Avviso pubblico per la formazione dell’elenco nazionale di idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale”.

Successivamente, a fronte della valutazione dei titoli professionali richiesti ai fini della selezione, il Ministero della Salute procedeva alla pubblicazione dell’elenco nazionale dei soggetti ritenuti idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli Enti del S.S.N.

Ebbene, fra questi figurava la Dott.ssa Di Gaudio, la quale, tuttavia, riportava un punteggio tale da essere inserita nell’ elenco nazionale dei soggetti idonei ai soli fini dell’accesso alle selezioni nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, ai sensi dell’art. 1, co. 7 quater, del D.L. 171/2016 e dell’art. 5 dell’Avviso di selezione. Mentre, suo malgrado, la stessa veniva esclusa dell’elenco nazionale relativo alle regioni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Pertanto, in ragione di ciò, la Dott.ssa Di Gaudio decideva di presentare al Ministero della Salute un’apposita istanza di rideterminazione del proprio punteggio, lamentando la mancata valutazione dell’attività di docenza resa in materia di “Governo della Diagnostica di Laboratorio. Parametri di implementazione e governo dei nuovi LEA Parametri di gestione dei flussi C ed M”, espletata presso il CEFPAS di Caltanissetta nel 2021. Nondimeno, il citato Ministero confermava le valutazioni effettuate in precedenza dalla Commissione e, pertanto, rigettava l’istanza.

Avverso il suddetto rifiuto, la Dott.ssa Di Gaudio, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponeva ricorso in via cautelare innanzi al Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, onde ottenere la correzione del punteggio attribuitole e il consequenziale inserimento nell’elenco di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, anche relativamente alla regioni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Al fine di opporsi alla predetta azione si costituiva in giudizio anche il Ministero della Salute, il quale asseriva che la docenza svolta dalla Francesca Di Gaudio non era stata valutata dalla Commissione ministeriale, in quanto non attinente alle materie del management e della direzione aziendale e pertanto la stessa non avrebbe potuto auspicare ai due punti aggiuntivi previsti dall’art. 5 della lex specialis.

Nel corso del giudizio, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, evidenziavano, in primo luogo, la palese erroneità della valutazione ministeriale e, all’opposto, dimostravano la fondatezza del diritto della Dott.ssa Di Gaudio ad avere riconosciuti i due punti aggiuntivi previsti dall’Avviso di selezione, i quali avrebbero determinato l’inclusione di questa anche nell’elenco nazionale relativo alle regioni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

In particolare, sempre gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, rilevavano in giudizio che tale docenza era stata svolta nell’ambito del “corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica di organizzazione e gestione sanitaria per direttori generali di azienda sanitaria” e, per di più, che la stessa era stato resa presso il CEFPAS, ossia presso l’Ente che in via esclusiva si occupa dei corsi di formazione manageriale per i D.G. delle aziende sanitarie nella Regione Siciliana.

Infine, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, in merito al danno, dimostravano che l’esclusione della Dott.ssa Di Gaudio dal citato elenco avrebbe comportato, conseguentemente, anche l’impossibilità per la stessa di poter accedere alla procedura per il conferimento degli incarichi di D.G. presso le aziende sanitarie della Regione Siciliana.

Ebbene, con ordinanza del 7.05.2023, ritenendo fondate le tesi sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, il Trib. di Roma in funzione del G.d.L. ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Dott.ssa Di Gaudio e, per l’effetto della stessa, la medesima avrà diritto ad avere attribuiti i due punti aggiuntivi previsti dall’Avviso e ad essere inserita nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di D.G. delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere  e degli enti del S.S.N. anche relativamente alle regioni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; per effetto della soccombenza il Ministero della Salute è stato condannato anche al pagamento delle spese giudiziali.

La Dott.ssa Di Gaudio, peraltro, per effetto dell’inserimento nel suddetto elenco nazionale ha pieno titolo a partecipare alle procedure, attualmente in corso, per la nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie siciliane.

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