Illegittima la revoca della concessione edilizia in sanatoria: il Tar annulla provvedimento del Comune di Santo Stefano Quisquina

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Palermo, Sez. II, Presidente M.C. Quiligotti, estensore il Consigliere A. Scianna, con sentenza n. 497/2022, pubblicata il 14/02/2022, ha annullato il provvedimento con il quale l’Ufficio Tecnico del Comune di S. Stefano di Quisquina ha revocato la concessione edilizia in sanatoria relativa ad un manufatto edilizio seminterrato destinato a magazzino deposito realizzato in difformità alla concessione edilizia e ubicato in contrada S. Elia di quel Comune.

La vicenda riguarda il ricorso proposto da G.C. – rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Caponnetto –, diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato dopo che il Comune aveva emesso una ingiunzione di demolizione dell’opera e pertanto aveva revocato, in autotutela, la sanatoria precedentemente concessa.

Insorgeva il ricorrente, con il patrocinio dell’Avv. Gaetano Caponnetto, rilevando che per la presunta difformità lo stesso era stato sottoposto a giudizio presso il Tribunale di Sciacca e la pena era stata sospesa, a condizione della eliminazione della infrazione, ma essendo stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria, ed essendo, peraltro, intervenuto l’indulto, ogni provvedimento sanzionatorio era stato considerato decaduto.

Peraltro, il difensore contestava la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, in relazione agli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10/1991, il difetto di motivazione del provvedimento e la conseguente illegittimità di quest’ultimo.

In particolare il ricorrente ha evidenziato che l’atto impugnato riguarda la revoca di un provvedimento favorevole che comporta un pregiudizio evidente nella sfera giuridica del soggetto interessato e pertanto viene a configurarsi la mancata comparazione dell’interesse pubblico rispetto a quello del ragionevole affidamento del privato alla conservazione del bene.

Ed infatti, il Tribunale Amministrativo Regionale accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento di revoca della concessione edilizia, statuendo che il Comune di S. Stefano Quisquina “non ha proceduto ad alcuna comparazione dell’interesse pubblico all’annullamento della ridetta sanatoria con il contrapposto interesse del privato al mantenimento del titolo e, tanto meno, ha dato conto delle ragioni della prevalenza del primo rispetto al secondo”.

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