L’impresa agrigentina G. s.r.l. era risultata aggiudicataria dell’appalto bandito dal Consorzio ASI di Palermo per l’affidamento dei lavori relativi alla “modifica degli svincoli A29 Isola delle Femmine e Capaci connessi al progetto del nuovo svincolo raso dell’asse di scorrimento della Z.I. di Isola delle Femmine con la S.S. 113 al km 267+825. Stralcio funzionale di completamento per il collegamento di quest’ultimo con la A29”.
Successivamente alla stipula del contratto e l’avvio dei lavori, a causa della perdita del finanziamento per la realizzazione dell’opera, il Consorzio ASI di Palermo aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione senza alcun indennizzo per l’impresa esecutrice dell’appalto.
Avverso la determinazione della stazione appaltante l’impresa agrigentina, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino, Leonardo Cucchiara e Vincenzo Airo’, ha promosso due diverse azioni una in ordine ai profili di illegittimità del provvedimento di revoca e l’altre relativa ai profili di danno cagionati all’operatore economico dalla negligente condotta dell’Amministrazione.
In particolare, gli Avv.ti Rubino, Cucchiara e Airo’ hanno sostenuto l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione dell’appalto dopo l’intervenuta stipula del contratto, con conseguente elusione delle norme che disciplinano le ipotesi di recesso dal contratto, con l’obbligo per la stazione appaltante di corrispondere all’impresa esecutrice almeno il 10 % del valore delle opere non eseguite.
Dopo un articolato e lungo contenzioso, il CGA in accoglimento delle difese degli Avv.ti Rubino, Cucchiara e Airo’ ha accolto i ricorsi dell’impresa agrigentina ed ha dichiarato l’illegittimità delle revoca dell’aggiudicazione ed ha altresì condannato il Consorzio Asi di Palermo, ormai in liquidazione, al risarcimento dei danni cagionati all’impresa, a titolo di spese generali e mancato utile, da calcolarsi ai sensi dell’art.25, c.2, d.m. n.145/2000, mediante ricorso alla tecnica della condanna cd. “per criteri”, ai sensi dell’art. 34,comma 4, c.p.a., ordinando alla p.a. di proporre all’appellante, entro 90 giorni dal deposito della decisione, una somma quantificata in conformità ai principi enunciati.
Con la medesima pronuncia il CGA ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in 3.000 euro.
Per effetto della sentenza del CGA il consorzio ASI dovrà corrispondere all’impresa i danni e procedere alla eventuale risoluzione del contratto secondo la normativa specifica prevista, riconoscendo all’impresa le spettanze dovute per tale ipotesi di cessazione anticipata del contratto.