Illegittime le sanzioni paesaggistiche applicate agli immobili realizzati prima del vincolo di tutela

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Il Presidente della Regione Siciliana con Decreto n. 191 del 29/04/2022 ha accolto il ricorso proposto dalle Sig.re I.R. e A.R. difese dagli avvocati Gaetano Caponnetto e Vincenzo Caponnetto, annullando così il decreto del dirigente del Servizio tutela e acquisizioni del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana di ingiunzione del pagamento della sanzione paesaggistica irrogata per la realizzazione di un immobile realizzato prima dell’anno 1985.

La tematica concerne la irretroattività del vincolo e la conseguente applicabilità dell’art. 1 della legge n. 689/1981 e dell’art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17/1994, norma quest’ultima la cui legittimità costituzionale è stata recentemente confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2022 che ha, anche qui, accolto le tesi già formulate dagli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto.

Gli Ermellini, in particolare, hanno confermato la costituzionalità della normativa regionale che limita l’applicabilità della sanzione paesaggistica soltanto agli immobili realizzati dopo l’apposizione del vincolo paesaggistico.

Con l’ultima decisione, è stato ulteriormente ribadito il principio secondo cui il vincolo paesaggistico – che ricade su gran parte del territorio agrigentino – è stato introdotto solo con la Legge 431/1985 c.d. “Legge Galasso”, per cui al momento della realizzazione dell’abuso edilizio il vincolo non esisteva e dunque l’opera realizzata non poteva violarlo.

In particolare, con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, è stato richiamato il propedeutico parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa a Sezioni Riunite dell’11/04/2022 il quale ha ribadito la fondatezza del ricorso per la dedotta sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto alle opere realizzate e dunque il venir meno del potere sanzionatorio da parte della Pubblica Amministrazione.

Il Collegio ha dunque ritenuto fondate le censure e, conseguentemente, ha annullato il provvedimento sanzionatorio emesso rispetto ad un abuso commesso antecedentemente alla estensione del vincolo paesaggistico al territorio agrigentino.

L’importante statuizione, sancisce ancora una volta la correttezza delle precedenti sentenze rese dai Giudici Amministrativi che hanno ritenuto di accogliere le tesi difensive proposte nei numerosi ricorsi che hanno visto interessati molti agrigentini destinatari del provvedimento sanzionatorio di natura pecuniaria per l’asserito danno paesaggistico.

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