Immobile ricadente in zona B nella Valle dei Templi: il TAR Palermo accoglie ricorso ed annulla la sanzione pecuniaria

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I Sig.ri. A.F, A.J.A., A.L., A.M. e G.L., alcuni dei quali originari di Agrigento, ereditavano dalla loro dante causa un appartamento sito al quinto piano e ricadente in una palazzina ubicata nella attuale zona B della Valle dei Templi di Agrigento.  

Detta unità immobiliare, seppur realizzata in assenza di un valido titolo edilizio veniva completata dall’originario proprietario del bene nel 1981 e, a distanza di diversi anni, veniva presentata dalla dante causa degli attuali proprietari apposita domanda di condono edilizio alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento.

A fonte della predetta richiesta di condono la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento accertava la compatibilità paesaggistica dell’unità immobiliare dei Sig.ri A.F, A.J.A., A.L., A.M. e G.L., subordinando il mantenimento dell’opera al pagamento della sanzione paesaggistica prevista ex art. 167 del D.lgs. n. 42/04.

Nel 2021, in recepimento della nota della Soprintendenza di Agrigento, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, notificava a ciascuno dei predetti proprietari un’ingiunzione di pagamento, in ragione della asserita maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito con la realizzazione dell’opera abusiva in questione.

I Sig.ri. A.F, A.J.A., A.L., A.M. e G.L, ritenendo illegittima la sanzione pecuniaria irrogata nei loro confronti, con il patrocinio degli Avv. ti Girolamo Rubino, Vincenzo Airò e Rosario De Marco Capizzi, proponevano un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo, chiedendo l’annullamento della sanzione.

In particolare, i predetti legali rilevavano in giudizio come il pagamento della sanzione, essendo correlato alla realizzazione di un illecito commissivo, non avrebbe potuto imputarsi ai ricorrenti, non essendo questi gli effettivi costruttori dell’opera considerata abusiva. 

Inoltre, gli Avv.ti Rubino, Airò e De Marco Capizzi, rilevavano che, alla luce delle coordinate ermeneutiche dettate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75 del 24 marzo 2022 (pubblicata in G.U. 30 marzo 2022, n. 13), non avrebbero potuto irrogarsi le sanzioni pecuniarie in questione, in quanto il fabbricato era stato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico introdotto dalla legge 8 agosto 1985 n. 431.

Ebbene, con sentenza depositata in data 09.07.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Airò e De Marco Capizzi, il TAR-Palermo ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato la sanzione pecuniaria illegittimamente irrogata ai ricorrenti.

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