Come già recentemente accaduto in anni passati, ancora una volta il WWF ha impugnato il calendario venatorio 2020/2021 emanato dall’Amministrazione regionale, contestando alcuni asseriti profili di illegittimità, segnatamente nella parte in cui per talune specie animali consente la preapertura, e per altre la chiusura posticipata del prelievo venatorio rispetto alle date indicate dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
A tal proposito, il Presidente del TAR Sicilia ha già respinto l’istanza con cui il WWF aveva chiesto l’adozione del decreto cautelare monocratico ai fini della sospensione dell’efficacia del calendario; il Presidente del TAR ha chiarito che “non sembra sussistere una situazione di “estrema gravità ed urgenza” tale da giustificare la concessione della misura cautelare monocratica”.
La prossima udienza camerale è fissata per il giorno 25 settembre 2020.
A fronte del ricorso proposto dal WWF, l’UNAVES (UNIONE ASSOCIAZIONI VENATORIE SICILIANE) ha già conferito mandato agli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza del foro di Palermo al fine di costituirsi nel predetto giudizio, sostenere le ragioni delle associazioni venatorie e difendere la legittimità del calendario venatorio (e con essa della possibilità di garantire l’apertura delle attività venatorie) nelle competenti sedi giurisdizionali.
Pur trattandosi di un’udienza cautelare, in esito alla quale cioè il Giudice si pronuncia con provvedimenti afferenti la sospensione dell’esecutività degli atti impugnati, in realtà essa costituisce un passaggio determinante per l’intero contenzioso, dal momento che in caso di accoglimento della istanza cautelare sarebbe immediatamente preclusa la preapertura della caccia il 20 settembre anziché il 1 ottobre 2020.
Inoltre, potrebbe essere complessivamente preclusa anche la caccia al coniglio per tutta la stagione, mentre la chiusura della caccia alla beccaccia potrebbe essere anticipata al 31 dicembre 2020.
Ed ancora, gli ambientalisti contestano la liberazione con successivo abbattimento delle specie Starna e Fagiano nelle aziende agro-venatorie, nonché il prelievo venatorio delle “diverse forme fenotipiche” di Cinghiale, ossia di animali vaganti non riconducibili alla “fauna selvatica.”
E dunque, si tratta di consistenti ed immediate limitazioni all’attività venatoria, sulle quali il Giudice amministrativo sarà chiamato a pronunciarsi nell’immediato, ben potendosi affermare che l’intera stagione venatoria è ancora una volta a rischio, tenuto conto che in caso di accoglimento di tutte le richieste degli ambientalisti, la caccia potrebbe essere praticata solo nei confronti di alcune specie del tutto marginali, che non destano alcun interesse per gli appassionati.
Intanto, i legali dell’UNAVES ricordano che il parere Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, a cui le Associazioni ambientaliste fanno continuamente riferimento, non ha alcun valore vincolante per l’Amministrazione regionale, a cui è ampiamente riconosciuto il potere di discostarsi da tale parere, adattando le date di apertura dell’attività venatoria tenendo conto delle specificità regionali.
Tale aspetto risulta peraltro confermato anche dal TAR all’interno del decreto con cui è stata rigettata l’istanza di sospensione cautelare monocratica proposta dagli ambientalisti.
Inoltre, nel corso del giudizio si dimostrerà che contrariamente a quanto asserito dalle associazioni ricorrenti, il calendario venatorio 2020-2021 non si pone affatto in contrasto con il piano faunistico 2013, e che non vi sono rischi concreti per gli equilibri ambientali, in considerazione del fatto che le differenze tra le prescrizioni del calendario venatorio regionale ed il parere dell’ISPRA non sono affatto significative.
In ogni caso, precisano i legali, nel territorio dell’isola vi sono comunque numerose aree protette in cui la caccia è comunque preclusa, e che garantiscono ampiamente la sopravvivenza delle specie.
Si resta in attesa della pronuncia cautelare collegiale da parte del TAR.