La Ditta T.C. ha partecipato alla selezione indetta dall’Amministrazione regionale nell’anno 2012 per la concessione di contributi in regime “de minimis” a valere sulla misura 3.2.2.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013 volta a promuovere lo sviluppo imprenditoriale orientato alla promozione ed alla valorizzazione della fruizione turistica nei territori comunali della rete ecologica siciliana.
Il bando della procedura in questione indicava all’art. 2, tra gli interventi finanziabili, quelli relativi ad attività ricettive, precisando inoltre che relativamente alle predette attività sarebbero stati ammessi al contributo esclusivamente interventi di “riconversione e riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare già esistente”.
Prima di procedere alla presentazione della domanda di contributo, la Ditta chiedeva al RUP del procedimento se fosse ammissibile a finanziamento un intervento di riqualificazione di un edificio già esistente, ma manchevole degli infissi e delle rifiniture.
Ottenuta risposta affermativa dal RUP, la Ditta T.C. si determinava a presentare la domanda di aiuto.
Con provvedimento n. 617 del 27.06.2014, quindi, l’Amministrazione regionale concedeva il finanziamento richiesto.
La Ditta, dunque, avviava l’investimento programmato, procedendo a richiedere gli acconti previsti dal decreto di finanziamento a fronte di regolare rendicontazione dei lavori eseguiti.
Completati i lavori di riqualificazione, la Ditta presentava domanda di saldo.
Con decreto emesso in data 18.07.2016, l’Amministrazione regionale, preso atto della richiesta di saldo finale inoltrata dalla Ditta T.C. e corredata da tutta la documentazione prevista, disponeva nelle more dell’adozione del decreto definitivo l’erogazione del saldo finale per un importo residuo pari ad €18.903,40.
Senonchè, con nota del marzo 2017, l’Amministrazione regionale comunicava alla Ditta T.C. l’avvio del procedimento di revoca del decreto di concessione del finanziamento di che trattasi.
In particolar modo, l’Amministrazione evidenziava la non ammissibilità a finanziamento dell’intervento, in ragione del fatto che i lavori eseguiti non avrebbero riguardato un immobile già esistente, ma una struttura in corso di realizzazione .
La Ditta interveniva, dunque, nel procedimento con apposita memoria.
Ciononostante, l’Amministrazione confermava il provvedimento di revoca anche alla luce di un ulteriore asserito elemento di criticità rappresentato dalla omessa produzione del certificato di agibilità o abitabilità della struttura, intimando alla Ditta di restituire l’intero importo precedentemente erogato (euro 94.517,00 oltre interessi)
La Ditta quindi, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, ha impugnato innanzi al T.A.R. Palermo il provvedimento di revoca evidenziando molteplici profili di illegittimità e chiedendone, inoltre, la previa sospensione dell’efficacia.
In particolar modo, gli Avvocati Rubino ed Alferi hanno evidenziato che: 1) l’intervento proposto dalla ditta risultava rispettoso delle previsioni del bando di gara, in quanto aveva riguardato un immobile esistente manchevole soltanto di infissi e rifiniture e non già di significativi elementi strutturali; 2) il provvedimento di revoca non risultava in ogni caso rispettoso del legittimo affidamento ingenerato nella ditta per effetto dei chiarimenti forniti dal RUP; 3) la ditta aveva provveduto a produrre tutta la documentazione richiesta sia al momento della presentazione della domanda di contributo che al momento del collaudo della struttura.
Senonché il T.A.R. Palermo, dopo aver rigettato la richiesta cautelare proposta dalla ditta, ha respinto nel merito il ricorso con sentenza n.1852/2021, asserendo in particolar modo la non ammissibilità a finanziamento dell’intervento ai sensi di quanto previsto dal bando di gara e l’assenza di un legittimo affidamento tutelabile.
La Ditta T.C., dunque, con il patrocinio degli Avv.ti Rubino ed Alfieri, ha impugnato la sentenza del T.A.R. Palermo innanzi al C.G.A., chiedendone la previa sospensione dell’efficacia.
I difensori della Ditta hanno evidenziato sotto più aspetti l’erroneità della sentenza del primo Giudice ribadendo l’ammissibilità a finanziamento dell’intervento di riqualificazione proposto dalla Ditta, nonché l’esistenza di un affidamento qualificato ingenerato nella Ditta in ragione dei chiarimenti forniti dal RUP.
Con ordinanza n. 548/2021, il C.G.A, ritenendo ad un primo esame corrette le tesi difensive degli Avv.ti Rubino ed Alfieri, ha sospeso l’efficacia della sentenza del T.A.R Palermo ed ha altresì fissato “per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 16 marzo 2022”.
In ragione dell’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, la Ditta T.C. non dovrà restituire l’importo di euro 94.517,00 oltre interessi, corrispondente al finanziamento precedentemente concesso.