La tutela cautelare non si ferma a causa del COVID-19, il TAR Palermo conferma la sospensione dell’ordine di demolizione

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Il TAR Palermo, conferma la misura cautelare già disposta in via provvisoria nel contesto emergenziale e sospende l’ordine di demolizione adottato dal Comune di Canicattì nei confronti del sig. A.P.

Anche nel contesto emergenziale ed il differimento delle udienze, infatti, la Giustizia Amministrativa continua a garantire la tutela cautelare, per i casi in cui si rinvengano ragioni di urgenza ovvero dell’insorgenza di un danno grave ed irreparabile.

La vicenda, abbastanza articolata nasce nel 2016, quando il sig. A.P. aveva ottenuto da parte del Comune di Canicattì l’autorizzazione edilizia per la realizzazione di due strutture prefabbricate, quali pertinenze di un fabbricato già precedentemente realizzato e regolarmente assentito.

Dopo l’ultimazione dei lavori oggetto dell’autorizzazione edilizia, il Comune, senza aver mai interrotto i lavori, anche a seguito dei sopralluoghi presso il cantiere, ha intimato l’integrale demolizione delle opere prefabbricate ritenendo che il titolo autorizzativo fosse in realtà decaduto in precedenza e che vi fossero delle difformità rispetto al materiale impiegato rispetto al progetto originario.

A questo punto il sig. A.P. con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’ e Tanja Castronovo ha proposto ricorso innanzi al TAR Palermo per chiedere l’annullamento, previa la sospensione in via cautelare, dell’ordine demolitorio adottato dal Comune.

In particolare gli Avv.ti Rubino, Airo’ e Castonovo hanno dedotto l’illegittimità dell’operato del Comune sotto molteplici profili osservando, tra l’altro, che il Comune anche in ragione dell’affidamento in precedenza ingenerato in capo al privato non poteva asserire l’intervenuta decadenza del titolo edilizio in assenza di un precedente atto formale e quando le opere erano già state ultimate.

Allo stesso tempo, inoltre, i difensori hanno chiarito che le contestate difformità, in realtà, risultano del tutto irrilevanti e, rispetto al progetto approvato, non hanno alcuna incidenza sui parametri urbanistici ed edilizi.

In ragione delle particolari disposizioni introdotte dall’art. 84 co. 1 del D.L. n. 18/2020, dal DPCDM del 19.3.2020 per far fronte all’emergenza causata dal Covid-19, il TAR Palermo sez.II, ritenendo sussistenti le ragioni di eccezionalità ed urgenza dedotte dalla difesa del sig. A.P. aveva accolto la domanda cautelare, in via provvisoria, con decreto monocratico e fissato la trattazione della stessa in sede collegiale per il 06.04.2020.

Nel frattempo, il Comune di Canicattì ha contestato le difese del ricorrente ritenendo legittimo il proprio operato e la sostanziale abusività delle opere.

Anche in sede collegiale, la Seconda sezione del TAR Palermo, disattendendo le difese del Comune, ha ritenuto, ad una sommaria cognizione, la fondatezza delle argomentazioni dedotte dagli avv.ti Rubino, Airo’ e Castronovo, ritenendo in particolare che “appare fondata la censura relativa alla violazione dell’affidamento, tenuto conto che i manufatti di cui è stata ingiunta la demolizione sono stati realizzati in virtù di autorizzazione edilizia … peraltro fondata su precedenti direttive del medesimo ufficio tecnico (disposizione di servizio n. 13 del 3 dicembre 2015) e considerato che all’amministrazione la data di effettivo avvio delle opere era nota”.

Per effetto della predetta pronuncia cautelare il sig. A.P. potrà mantenere la disponibilità delle opere realizzate fino alla definizione del giudizio dove saranno approfondite anche le ulteriori questione dedotte in giudizio.

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