Nel luglio del 2000, a Lampedusa, il Comune ha rilasciato una concessione edilizia al signor S. F., per la costruzione di un immobile a piano terra e piano seminterrato su un terreno di sua proprietà.
Dopo oltre 14 anni, il Comune, su esposto della proprietaria del terreno confinante, ha annullato in autotutela la concessione edilizia rilasciata nel 2000, ritenendo che la stessa fosse stata rilasciata in violazione delle distanze dal confine previsto dallo strumento urbanistico ed ha ordinato la demolizione dell’immobile.
Il signor S F, ha presentato un ricorso al TAR Palermo che tuttavia, conclusa in senso negativo la fase cautelare, lo rigettava dichiarandolo inammissibile in accoglimento dell’eccezione della vicina di casa C.M. intervenuta nel giudizio.
A questo punto il sig. S.F. si rivolgeva agli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’ e Mario Fallica per promuovere appello e chiedere la sospensione della sentenza del TAR Palermo.
In particolare, il collegio difensivo guidato dall’Avv. Rubino, in grado di appello, ha ribadito l’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ed han censurato l’illegittimità dell’operato del Comune di Lampedusa sia sotto il profilo della violazione di legge, avendo il Comune adottato il provvedimento di annullamento in contrasto con i principi che regolano il potere di autotutela ed in contrasto con l’interpretazione delle norme che regolano le distanze dei confini seguita anche in casi analoghi.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ritenendo fondate le tesi formulate dagli avvocati del sig. S.F., in prima istanza ha accolto la domanda di sospensione della sentenza appellata e dell’ordine di demolizione.
In sede di merito, il CGA ha poi accolto l’appello ritenendo, tuttavia, al fine di non saltare un grado di giudizio, di rinviare gli atti nuovamente al TAR Palermo, il quale si era limitato ad una pronuncia di rito e non era mai entrato nel merito della vicenda.
Il TAR Palermo, superate le questioni sull’ammissibilità del ricorso, per effetto del pronunciamento del CGA, esaminando per la prima volta il ricorso nel merito lo ha respinto ritenendolo infondato.
A questo punto il sig. S.F. rivolgendosi nuovamente ai propri avvocati Rubino, Airo’ e Fallica ha proposto un nuovo appello innanzi al CGA ribadendo l’illegittimità e l’erroneità dell’operato del Comune di Lampedusa sotto diversi profili.
Il CGA, presieduto dal Presidente Rosanna De Nictolis e relatore della causa il Consigliere Antonio Caleca, nuovamente pronunciandosi in sede cautelare, ha accolto la domanda di sospensione della sentenza appellata.
Inoltre con il predetto pronunciamento il CGA ha ritenuto indispensabile chiedere al Comune di Lampedusa e Linosa ulteriori chiarimenti in ordine al proprio operato ed alla prassi amministrativa seguita per casi analoghi a quello per il quale è controversia.
Tuttavia, nel corso del giudizio il Comune di Lampedusa e Linosa non ha fornito i chiarimenti richiesti.
Pertanto, in vista della trattazione del merito, i legali del sig. S.F. hanno chiesto che ai fini del decidere fosse tenuto conto della condotta processuale del Comune di Lampedusa e Linosa, ritenendo provato l’assunto secondo il quale vi sarebbero stati diversi altri casi di titoli edilizi rilasciati secondo l’interpretazione del norme sulle distanze in senso favorevole all’appellante.
Il CGA, in accoglimento delle tesi dei legali Rubino, Airo’ e Fallica, ha accolto l’appello del sig. S.F. ritenendo illegittimo l’atto di annullamento del titolo edilizio poiché una difforme interpretazione delle norme sulle distanze, rispetto a quella seguita in occasione del rilascio titolo edilizio, avrebbe dovuto essere assistita da una motivazione particolarmente rafforzata, mentre nel caso di specie l’atto impugnato non consente di dedurre una “leggibile e comprensibile motivazione”.
Con la pronuncia del CGA sono stati annullati anche l’ordine di demolizione ed il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’immobile, intervenuti nel corso del giudizio.
Per effetto della decisione del CGA il sig. S.F. ritorna ad essere il legittimo proprietario del fabbricato che risulta legittimato dalla concessione edilizia rilasciata nel 2000.