Come si ricorderà, una Casa di Cura – accreditata per un totale di 60 posti letto e convenzionata con il Servizio Sanitario – ha presentato, con il patrocinio degli avvcatiti Girolamo Rubino, Giovanni Bellia e Giuseppe Impiduglia, un ricorso innanzi al TAR Sicilia Palermo, contestando la riduzione (per un importo di circa 350.000 euro) del proprio budget relativo all’anno 2019.
In particolare, con il ricorso, i suddetti difensori hanno sostenuto come la decurtazione retroattiva del budget fosse palesemente illegittima non tenendo in alcun conto l’affidamento della casa di cura in ordine all’assegnazione per l’anno 2019 di un budget corrispondente a quello assegnato nell’anno 2018.
Il TAR Sicilia Palermo, aderendo alla tesi degli avvocatiti Rubino, Bellia e Impiduglia, con apposita ordinanza, ha sospeso gli atti impugnati nella parte in cui hanno assegnato alla ricorrente un budget per i ricoveri ordinari inferiore a quello del 2018.
Con tale ordinanza, il TAR ha rilevato illegittimità della riduzione retroattiva del budget in quanto lesiva dell’affidamento ingenerato sulla casa di cura anche in considerazione delle liquidazioni in dodicesimi fatta dall’ASP.
L’ASP e l’Assessorato Regionale della Salute hanno proposto appello innanzi al CGA avverso la suddetta ordinanza.
La Casa di Cura si è, pertanto, costituita innanzi al CGA – con il patrocinio degli avv.ti Rubino, Impiduglia e Bellia – chiedendo il rigetto dell’appello cautelare e citando, a sostegno dei propri assunti, dei precedenti giurisprudenziali.
Il CGA –, condividendo le tesi degli avv.ti Rubino, Bellia e Impiduglia, ha rigettato la domanda cautelare proposta dalle amministrazioni, escludendo che l’esecuzione dell’ordinanza appellata potesse determinare alle stesse un pregiudizio grave e irreparabile e rilevando come sia illegittima la “riduzione retroattiva del budget assegnato”.
L’ASP – in esecuzione delle suddette ordinanze – ha provveduto a sottoscrivere il contratto relativo al budget per l’anno 2019 reintegrando l’importo (pari lo si ripete a circa 350.000) inizialmente detratto.