L’Esa di Palermo condannata a pagare in appello per la mancata retribuzione del Direttore Generale

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Gli incarichi di Commissario ad acta devono essere circostanziati non solo in termini di durata ma anche in relazione agli atti per cui viene disposto l’intervento sostitutivo. Altrimenti la fattispecie si configura come un incarico di gestione ordinaria sotto mentite spoglie e come tale, per le responsabilità che ne derivano, non può essere a titolo gratuito.

L’Ing. Maurizio Cimino, già Direttore generale dell’Ente di Sviluppo Agricolo, dal 1/03/2010 al 29/02/2016, era stato incaricato, dall’Assessore regionale all’Agricoltura dell’epoca, quale Commissario ad acta con i poteri del Direttore generale; incarico che veniva svolto, dall’1 marzo 2016 al 16 giugno 2016, senza soluzione di continuità rispetto al precedente ruolo.

L’Ing. Maurizio Cimino quindi, dopo aver ricevuto diniego da parte dell’Amministrazione dell’Ente circa la regolarizzazione retributiva di tale periodo lavorativo, si costituiva in giudizio con l’assistenza dell’Avvocato Lorena TACCI.

La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciandosi nel giudizio di appello n. 803/2024, ha condannato l’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, in solido con l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, al pagamento delle differenze economiche in favore dell’Ing. Maurizio Cimino per l’incarico svolto, di fatto senza soluzione  di continuità, dall’1 marzo 2016 al 16 giugno 2016, rispetto al ruolo già ricoperto di Direttore generale dell’Ente.

La tesi sostenuta dall’Avvocato Lorena TACCI in primo grado, e ribadita brillantemente in sede di appello dall’Avvocato Serafina PRESTIGIACOMO, è stata pertanto accolta dai Giudici di secondo grado con sentenza ampiamente satisfattiva.

L’Ente di Sviluppo Agricolo dovrà pertanto corrispondere al ricorrente Ing. Maurizio Cimino le relative somme per la mancata retribuzione dell’incarico di Direttore generale, dall’1 marzo 2016 al 16 giugno 2016, oltre gli oneri contributivi ai fini pensionistici, di buonuscita ed IRAP e gli interessi legali sulla sorte calcolati dalla data della domanda.

La Sentenza ha anche disposto la condanna dell’Ente di Sviluppo Agricolo alle spese legali di primo e secondo grado.

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