Lo scrivente Giuseppe Di Rosa Coordinatore del Movimento A TUTELA DEL CITTADINO denominato “Mani Libere” :
Premesso che: la legge impone ai comuni di pubblicare tutti gli atti pubblici nell’apposito “albo pretorio” pena la nullità degli stessi;
Premesso che : nessun atto sembrerebbe sia stato pubblicato per la questione di cui scriveremo in seguito;
Considerato che : Nell’anno 2013, con l’entrata in vigore della legge n. 10/2013, viene finalmente formulata una definizione giuridica (univoca) di albero monumentale (a livello nazionale).
Tale legge stabilisce inoltre, per ogni comune, la obbligatorietà di censire sul proprio territorio gli alberi che presentano le caratteristiche di “monumentalità” attraverso il coordinamento delle Regioni e del Corpo forestale dello Stato.
Considerato che : L’art. 7 della L. 10/2013, in particolare, introduce la “definizione di albero monumentale” e detta le disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali , dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.
Considerato che : Con Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 – “istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”, stabilisce i principi ed i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali. In particolare lo stesso decreto, in attuazione dell’art. 7 della L. 10/2013, oltre ad istituire “l’elenco degli alberi monumentali d’Italia”, definisce i criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, affronta in dettaglio gli aspetti tecnici ed operativi dell’intera attività di censimento da parte dei comuni nonché quelli concernenti la redazione degli elenchi a livello comunale, regionale e nazionale.
Considerato che : l’articolo 7 della legge n. 10 del 2013 introduce anche uno specifico regime sanzionatorio per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.
Considerato altresì : che gran parte del territorio di Agrigento “città” è tutelato ai sensi dell’Art. 136 del D.Lgs 42/04 in virtù del D.M. del 12.06.1957 modificato con D.P.R.S. numero 807 del 06.08.1966;
Considerato altresì che : il Piano Paesaggistico degli ambiti 2,3,5,6,10,11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento è stato adottato con D.A. Numero 7 del 29.07.2013 ai sensi degli artt. 139 e ss. Del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. e degli articoli 24 2 comma e 3 comma del regolamento di esecuzione della Legge 29.06.1939 n. 1497 approvato con R.D. 3 GIUGNO 1940 n. 1357, e che lo stesso dopo l’affissione all’albo pretorio del Comune, sono state determinate l’insorgere delle norme di salvaguardia del piano per effetto dell’Art. 158 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.
Considerato ancora che, il territorio della Città di Agrigento, ricade nel paesaggio locale 28 “Akragas” del Piano Paesaggistico con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione i cui indirizzi relativi mirano al “…mantenimento e tutela delle fasce alberate esistenti lungo le sedi viarie principali e secondarie…..”;
Pertanto a far data dall’adozione del Piano Paesaggistico, non sono consentiti nelle aree di cui sopra interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso, infatti, il taglio degli alberi nelle aree di cui sopra ed in quella storica denominata Porta di Ponte(villetta bar Portapò ed adiacenze) ricadono rispetto al testo unico dei beni culturali in aree di interesse storico artistico(art. 10 comma 3-parte seconda del testo unico dei BB. CC.) oltre che paesaggistico di cui all’Art. 136 dello stesso Decreto Lgs. 42/2004.
Significando che qualsiasi tipo di intervento nelle aree citate va preventivamente autorizzato per non incorrere a sanzioni di natura PENALE previste dalla normativa vigente.
Per quanto sopra: si denuncia alla S.V. Ill.ma, il Comune di Agrigento, la ditta che avrebbe effettuato i lavori senza le dovute autorizzazioni e quanti altri ritengano colpevoli con dolo gli uffici in indirizzo.
Tanto si doveva ai fini della salvaguardia dell’interesse pubblico.