La P. s.r.l., di Naro, richiedeva di confermare la permanenza presso l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ossia la ben nota white list, tenuta dalla Prefettura di Agrigento.
Tuttavia, la Prefettura di Agrigento, nonostante i chiarimenti forniti dalla ditta narese, rendeva un provvedimento interdittivo nei confronti della stessa e negando, pertanto, l’iscrizione presso la white list.
Peraltro, ai primordi del 2023 la ditta risultava aggiudicataria di un appalto di rilevante importanza, tuttavia all’esito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante sull’apposita banca dati emergeva l’annotazione dell’interdittiva e per l’effetto veniva disposta la revoca dell’aggiudicazione, con un evidente ingente danno per la ditta.
L’amministratore della società, ritenendo gravemente lesivo per gli interessi della società il provvedimento interdittivo, si rivolgeva agli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza al fine di impugnare innanzi al competente TAR il provvedimento reso dalla Prefettura di Agrigento.
In particolare, gli avvocati Rubino e Valenza, con ricorso depositato presso il TAR Sicilia sede di Palermo, censuravano, dandone prova documentale in giudizio, l’insussistenza dei presupposti per l’emanazione del gravoso provvedimento interdittivo, dimostrando da un lato la piena regolarità dei lavori eseguiti nel porto di Riposto, dall’altro la assoluta estraneità della ditta rispetto ad ambienti controindicati.
Infatti, gli avvocati Rubino e Valenza hanno rilevato, già in sede cautelare, come il provvedimento interdittivo fosse basato su una misura coercitiva disposta dal Tribunale penale, nei confronti di alcuni precedenti titolari della ditta, ma successivamente revocata dallo stesso. Inoltre, è stato evidenziato come la vicenda giudiziaria, che ha coinvolto alcuni titolati della ditta e posta a fondamento del provvedimento interdittivo, nulla avesse a che fare con reati idonei ad evidenziare l’appartenenza o la contiguità ad ambienti mafiosi.
Il TAR Sicilia – Palermo, condividendo già in sede cautelare le argomentazioni difensive formulate dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, ha accolto la domanda cautelare, ritenendola fondata sotto il duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Ed infatti, il TAR Palermo ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell’emanazione dell’interdittiva antimafia, i pregiudizi di natura penale posti a fondamento del provvedimento prefettizio.
Ed ancora, nonostante la pendenza del giudizio, l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nelle more, procedeva alla revoca dell’appalto affidato alla società narese.
Cosicché, la società, con il patrocinio degli avvocati Rubino e Valenza, procedeva, dapprima, a diffidare l’Assessorato regionale ad astenersi dal definire il procedimento di affidamento in favore della ditta collocatasi al secondo posto della procedura di gara e successivamente, stante il silenzio dell’amministrazione regionale, a proporre appositi motivi aggiunti al ricorso volti all’annullamento dei provvedimenti con i quali l’amministrazione regionale ha disposto l’aggiudicazione in favore della seconda classificata.
Gli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, segnatamente, hanno dedotto l’illegittimità dei provvedimenti di revoca dell’aggiudicazione e di aggiudicazione dell’appalto alla società posizionatasi al secondo posto, stante l’avvenuto accoglimento della domanda cautelare disposto dal TAR Sicilia, grazie al quale veniva disposto il riesame del provvedimento interdittivo da parte della Prefettura di Agrigento.
Il TAR Palermo, con Decreto Presidenziale, condividendo le argomentazioni difensive formulate dagli avvocati Rubino e Valenza, ha accolto la domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento di revoca di aggiudicazione dell’appalto disposta dall’amministrazione regionale in danno della società narese.
Infine, la Prefettura di Agrigento, dopo aver avviato la procedura di riesame del provvedimento impugnato dalla società, ha disposto, in ossequio alle decisioni rese dal TAR, l’iscrizione della società narese nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list).
Per effetto dell’iscrizione nella c.d. white list, la ditta narese potrà riottenere l’aggiudicazione dell’importante appalto e continuare i relativi lavori in provincia di Ragusa, con salvezza dei tanti posti di lavoro necessari per l’esecuzione degli stessi.