Il giovane A.G. ventenne di Palermo, nel novembre del 2019 veniva escluso dall’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri in quanto ritenuto affetto da “obesità”.
Non condividendo il suddetto giudizio di inidoneità, l’aspirante carabiniere conferiva incarico agli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, i quali proponevano un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avverso il provvedimento dell’8 novembre 2019 con cui il giovane siciliano era stato escluso dal concorso per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri in ragione della presunta obesità.
I legali incaricati, unitamente al ricorso proposto, producevano delle certificazioni sanitarie attestanti la piena sussistenza in capo al proprio assistito dei requisiti per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri e, pertanto, il T.A.R. del Lazio, alla luce dei principi di prova offerti dagli avv.ti Rubino e Piazza, disponeva una verificazione, in contraddittorio tra le parti, incaricando di ciò la Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno.
A seguito degli accertamenti sanitari effettuati ed in particolare del test bio – impedenziometrico, la Commissione sanitaria preposta, condividendo le censure mosse dal ricorrente, riteneva insussistenti i presupposti sui cui si era fondato il provvedimento adottato dall’Arma dei Carabinieri ed attribuiva al giovane candidato un profilo sanitario perfettamente compatibile con l’iter concorsuale.
A questo punto, in ragione dell’esito positivo della verificazione effettuata dalla Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno il T.A.R. del Lazio: dapprima accoglieva l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e, successivamente, ritenendo fondate le censure evidenziate dagli avv.ti Rubino e Piazza afferenti il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici – seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa – non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità” accoglieva il ricorso proposto, annullando sia il giudizio di inidoneità che la graduatoria di merito del concorso e condannava altresì il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese giudiziali.
Avverso la detta sentenza proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, chiedendone la riforma previa sospensione.
Anche nel giudizio di appello il giovane aspirante carabiniere si costituiva sempre con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, i quali deducevano l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello proposto dall’Arma, chiedendo, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado.
Infine, con sentenza del 11 ottobre 2022, il Consiglio di Stato, condividendo le tesi difensive dei legali Rubino e Piazza e ritenendo, di contro, infondate le doglianze dell’Arma dei Carabinieri circa l’infungibilità temporale degli accertamenti fisici effettuati in sede concorsuale, con conseguente insussistenza della lamentata violazione della par condicio competitorum, ha respinto il ricorso proposto dal Comando Generale dei Carabinieri e conseguentemente, il giovane siciliano dovrà essere arruolato nell’Arma dei Carabinieri.