Il Decreto Legge della Presidenza del Consiglio del 10 aprile 2020 ha prorogato fino al 3 maggio 2020 le limitazioni già in vigore, che interessano anche l’esercizio pubblico delle attività di culto. Dopo essermi consultato con la Segreteria della CEI e in ottemperanza alle indicazioni datemi per lettera, ritengo opportuno riconfermare, sino alla scadenza della proroga, le disposizioni date per la nostra Arcidiocesi con lettera del 13 marzo 2020, con le seguenti modifiche:
1. Apertura delle chiese.
Le chiese possono rimanere aperte tutte le mattine fino alle ore 12.00, esclusivamente per la preghiera personale dei fedeli e a condizione che il parroco o un altro presbitero o un diacono assicuri ininterrottamente la presenza, per garantire il rispetto delle norme vigenti.
2. Preghiera personale dei fedeli in chiesa
I fedeli che si recano in chiesa per un momento di preghiera personale devono rispettare le norme date dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2020, che per comodità qui trascrivo: L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la prevista
autodichiarazione. Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose.
3. Celebrazione della messa con alcuni ministri
Sino alla scadenza della proroga, è consentita ai presbiteri la celebrazione della messa a porte chiuse e senza concorso di popolo, facendo anche uso dei mezzi di comunicazione sociale, secondo gli orientamenti dati per la Settimana Santa. Pertanto possono essere presenti: accanto al celebrante, un diacono, un ministro all’altare, un organista, un lettore ed eventualmente due operatori per la trasmissione. Al di fuori di queste persone chiamate a compiere un preciso servizio, nessun’altra persona può essere ammessa.
4. Matrimonio
Le celebrazioni dei matrimoni non sono vietate, ma subiscono una limitazione nella partecipazione dei fedeli. Sino alla scadenza della proroga, il rito del matrimonio si può
celebrare alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni (cfr. Nota interpretativa del Ministero dell’Interno del 27 marzo 2020, attuativa del DPCM “Cura
Italia” pubblicato il 9 marzo 2020 e le successive modifiche e integrazioni).
5. Battesimo
Per il battesimo, come per gli altri sacramenti e sacramentali, sono confermate le disposizioni date dalla Segreteria Generale della CEI, con lettera del 17 marzo 2020.
Nelle circostanze in cui l’amministrazione del Battesimo non può essere differita in data successiva alla cessazione dell’emergenza sanitaria (per esempio, nel caso di bambini con malattie che li espongono a pericolo di vita), questa avvenga secondo le modalità in uso nel rito romano. Si tenga conto delle seguenti indicazioni: a) il ministro mantenga un’opportuna distanza dal battezzando e dai genitori e padrini; b) per le unzioni con l’olio dei catecumeni e il sacro crisma, il ministro indossi guanti monouso in vinile o nitrile; c) si omettano il segno della croce sulla fronte del bambino nei riti di accoglienza e il rito dell’effatà in quelli esplicativi; d) in casi di particolare urgenza o emergenza, si consideri la possibilità del rito abbreviato (cfr. Rito per il battesimo dei bambini, ed. it. 1979, Cap. III). Sono ammessi alla celebrazione: il celebrante, i genitori con il bambino da battezzare ed eventuali altri figli e i padrini. Non sono assolutamente ammessi parenti.
6. Esequie
Quello delle esequie è il capitolo più doloroso, che si aggiunge al dolore per la perdita di un familiare o di un amico. Le regole sono molto stringenti. Sono vietati i funerali in chiesa. Il sacerdote può recarsi in forma privata al cimitero, dove può celebrare un breve rito della sepoltura, come previsto dal Rituale per le esequie senza celebrazione della messa. Durante le esequie al cimitero i presenti devono rispettare la distanza di almeno un metro imposto dalla normativa. Sono sospesi i cortei funebri a piedi, sia dalla casa sia verso il cimitero. Al termine dell’emergenza sarà concordata con la famiglia una messa esequiale.
7. Riconciliazione sacramentale
La celebrazione avvenga in luoghi ampi e areati e non nel confessionale. Nell’ascolto delle confessioni si mantenga la distanza di almeno un metro tra il ministro e il penitente, chiedendo a eventuali altri fedeli presenti in chiesa di allontanarsi per garantire la dovuta riservatezza. Sacerdote e penitente indossino la mascherina protettiva.
8. Viatico
Per quanto possibile sia portato dal sacerdote e non dal ministro straordinario. Si assumano le medesime precauzioni di cui sopra, avendo cura di non toccare la bocca del
malato mentre viene fatta assumere la particola. Il sacerdote – prima di comunicare il malato e dopo – deterga le mani con acqua saponata e le asciughi con carta monouso.
9. Unzione degli infermi
Si osservino le precauzioni di cui sopra. Il ministro abbia cura di usare guanti monouso in vinile o nitrile e, in particolare dopo l’unzione, eviti di toccare con le dita scoperte la superficie del guanto.
10.Celebrazioni comunitarie
È vietato ogni tipo di convocazione e celebrazione comunitaria di carattere sia liturgico sia devozionale.
Ancora una volta vi ringrazio per la comprensione per quanto vi sto chiedendo. Siamo
tutti fiduciosi che, con l’aiuto del Signore, riusciremo a superare questo momento di prova.