Il dottor D.F.(sono le iniziali del nome) aveva richiesto all’Assessorato della Salute l’accreditamento istituzionale dello Studio Odontoiatrico – sito a S.Stefano di Quisquina (AG) – di cui è titolare.
L’accreditamento è, infatti, presupposto fondamentale per potere erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario.
Il rilascio di nuovi accreditamenti presuppone, tuttavia, una previa verifica del fabbisogno assistenziale presente sul territorio.
Pertanto, con apposita istanza, l’odontoiatra ha chiesto all’Assessorato Salute di procedere alla ricognizione e determinazione del fabbisogno; in tale istanza veniva segnalato come nel Comune e nel Distretto ove lo stesso opera vi fosse una carenza di strutture odontoiatriche.
L’Assessorato della Salute riteneva, tuttavia, di non essere obbligato a procedere a tale nuova rilevazione del fabbisogno e, conseguentemente, di non potere accreditare la suddetta struttura.
Pertanto, l’odontoiatra, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha chiesto al Giudice Amministrativo di accertare l’obbligo dell’Assessorato della Salute di pronunciarsi sulla suddetta istanza volta, come detto, ad ottenere l’adozione degli atti – ossia la ricognizione e determinazione del fabbisogno assistenziale – propedeutici ai nuovi accreditamenti
In particolare, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno sostenuto che l’Assessorato salute non avesse adempiuto all’obbligo di concludere il procedimento e che tale obbligo sussista anche con riferimento agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, aderendo alle tesi degli avv.ti Rubino e Impiduglia, ha ritenuto illegittimo il silenzio serbato dall’Assessorato della Salute sull’istanza dell’odontoiatra, chiarendo come la P.A. non possa continuare a mantenere – in ambito sanitario – un sistema chiuso, dovendo, invece, consentire l’ingresso graduale nel settore anche ai soggetti non ancora contrattualizzati, compatibilmente con la ricognizione dei fabbisogni assistenziali, e con i limiti di spesa.
Per effetto della suddetta sentenza, l’Assessorato Salute dovrà procedere alla ricognizione del fabbisogno assistenziale, propedeutica all’accreditamento della suddetta struttura odontoiatrica, e dovrà anche rimborsare le spese legali liquidate in misura pari ad euro 2.000.