“Pacchetto giovani”, il Tar sospende la revoca di un contributo

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A seguito della pubblicazione del bando regionale relativo alla misura 112 del “pacchetto Giovani del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013”, la società agricola A.A.G. snc, aveva presentato la propria domanda di aiuto, ottenendo un contributo complessivo di oltre 350 mila euro.

Tuttavia, a distanza di anni e a lavori oramai in procinto di essere ultimati, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura comunicava alla società beneficiaria, l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione dell’aiuto conseguito, a seguito di una informativa antimafia interdittiva resa dal Ministero dell’Interno per un ravvisato presunto pericolo di infiltrazione mafiosa derivante da taluni legami parentali di uno dei soci.

Nelle more dell’istruttoria, variava la compagine sociale della società, con la fuoriuscita del socio la cui presenza aveva determinato l’adozione della suddetta informativa antimafia, venendo meno cosi il presupposto per la revoca del contributo.

Nonostante ciò, nel 2015, veniva disposta la revoca, in via definitiva, del decreto di concessione del contributo con contestuale richiesta di rimborso delle somme erogate alla società beneficiaria per complessivi 183.000 euro circa; provvedimento, questo, che veniva impugnato dalla società con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Successivamente, a seguito dell’informativa antimafia “liberatoria” adottata dal Ministero dell’Interno per il venir meno dei presupposti di legge, il Dipartimento Regionale Agricoltura disponeva la revoca in autotutela del procedente provvedimento di revoca del contributo e il completamento del procedimento tecnico amministrativo di chiusura del progetto finanziato; il tutto subordinato, però, al previo ritiro, da parte della Società Agricola, del ricorso straordinario al Presidente della Regione dalla stessa in precedenza proposto.

Inaspettatamente, tuttavia, l’Amministrazione regionale, su richiesta formulata dall’AGEA – Organismo Pagatore della procedura – annullava in autotutela il precedente provvedimento di revoca senza nemmeno procedere alla prescritta comunicazione di avvio del procedimento.

La società agricola, pertanto, decideva di agire in giudizio, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, al fine di ottenere l’annullamento – previa sospensione dell’esecuzione – del suddetto provvedimento di annullamento in autotutela adottato dall’Amministrazione in assenza di ogni garanzia partecipativa e sulla base di contestazioni ritenute infondate.

Secondo i legali della società, avv.ti G. Rubino e C. Marino, l’Amministrazione regionale avrebbe adottato il provvedimento di annullamento in autotutela, omettendo di dare la necessaria comunicazione di avvio del procedimento, impedendo di fatto alla società di presentare le proprie difese, oltre a ledere il legittimo affidamento ingenerato nella stessa.

Inoltre, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, gli avv.ti Rubino e Marino rappresentavano in giudizio come, nell’ipotesi di mancata sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, la società ricorrente sarebbe stata costretta a dover rifondere la consistente parte di contributo già erogato, pari a circa 18 mila euro, di cui ne era già stato disposto il recupero nelle more del giudizio; oltre a non poter più assumere alcun tipo di impegno nel perdurare di tale situazione, con il rischio di una inevitabile chiusura dell’attività.

I Giudici del T.A.R. Palermo, ritenendo sussistente il dedotto profilo del danno grave ed irreparabile connesso al recupero delle somme già corrisposte, hanno accolto la domanda cautelare formulata dai difensori Rubino e Marino.

Per effetto della suddetta pronuncia, dunque, fino alla definizione del giudizio la società ricorrente non dovrà restituire le somme già concesse.

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