In relazione a quanto si legge nel Comunicato diffuso dalla Pro Loco di Montallegro rispetto all’ordinanza n. 471/21 resa dal Tar Palermo, si precisa quanto d’appresso. Con ordinanza n. 471/2021, pubblicata in data odierna, il Tar Palermo ha definito la fase cautelare relativa al giudizio R.G. n. 1205/2021, mercé il quale l’Associazione Pro Loco di Montallegro ha impugnato, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia, il provvedimento di V.I.A. dell’Assessore Regionale Territorio e Ambiente n. 51/gab del 1 aprile 2021 sul “Progetto di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD) sito nel Comune di Montallegro” rilasciato alla Catanzaro Costruzioni S.r.l., pubblicato in G.U.R.S. in data 30 aprile 2021, il parere della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 43/2021 del 24 febbraio 2021, il parere reso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento nel corso della seduta della conferenza di servizi del 22 febbraio 2021, ove ritenuto nel senso di giudizio positivo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il parere reso dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana/Servizio 8 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, con nota prot. n. 61858 del 15 giugno 2018, nonché gli altri atti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali.
Con la richiamata ordinanza, che per opportuna conoscenza si allega, il Tar NON ha concesso la chiesta misura cautelare, il che era tanto ovvio che sarebbe avvenuto che la Società ha persino omesso in questa fase di costituirsi. Segnatamente il G.A., senza svolgere alcun apprezzamento sulle doglianze esposte, ha ritenuto “che le articolate censure esposte nel ricorso necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito, e che pertanto le esigenze cautelari invocate dalla ricorrente possono essere adeguatamente sodisfatte attraverso la sollecita fissazione della relativa udienza ai sensi dell’art.55, comma 10, cod.proc.amm.”, fissando l’udienza pubblica del 14 dicembre 2021 per l’ulteriore prosecuzione del giudizio. In altri termini, con l’ordinanza in parola il Tar non ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti gravati con il ricorso, individuando, come misura idonea a tutelare il ricorrente, la fissazione a breve dell’udienza di merito.
La fissazione dellʹudienza a breve è, pertanto, alternativa alla concessione della misura cautelare della sospensione per come invocata dall’Associazione ricorrente. In sede di merito, l’unica reputata idonea per un adeguato esame della vicenda, la Società spiegherà le proprie difese nella ferma convinzione della infondatezza delle ragioni esposte dalla ricorrente.