Nel 2021 il Ministero della Giustizia indiceva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale facente parte dei Distretti delle diverse Corti di Appello e della Corte di Cassazione.
Tale concorso si articolava in due distinte fasi: una prima fase di preselezione avente ad oggetto una prova concorsuale scritta ed una seconda fase consistente nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dai candidati.
Ebbene, all’esito della menzionata procedura veniva resa pubblica la graduatoria di merito ed alcuni dei partecipanti, pur risultando idonei non figuravano tra i vincitori del concorso e ciò per la mancata assegnazione dei due punti aggiuntivi, previsti dall’art. 6 del bando, che attribuiva un maggior punteggio ai soli possessori del diploma di laurea triennale o laurea magistrale o laurea specialistica, quale proseguimento della laurea triennale indicata come titolo di accesso al concorso.
Pertanto, tali candidati, al fine di ottenere il riconoscimento dei due punti aggiuntivi previsti dall’articolo 6 del bando, ricorrevano con ricorso collettivo innanzi al TAR Lazio-Roma, chiedendo l’annullamento delle graduatorie dei vincitori del concorso.
Pur tuttavia, tale ricorso veniva dichiarato inammissibile dal TAR Lazio per mancata notifica ad un soggetto che potesse definirsi quale controinteressato effettivo.
Ebbene, avverso la sentenza resa dal Giudice di primo grado, i ricorrenti, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponevano appello innanzi al Consiglio di Stato, onde ottenerne la riforma.
Nel corso del giudizio, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia evidenziavano l’erroneità della decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui non ha considerato la concorrente cui era stato notificato originariamente il ricorso quale controinteressato effettivo e, all’opposto, rilevavano come a fronte di una procedura unitaria (unico concorso, unica prova concorsuale e unico contingente dei posti messi a bando) la qualità di controinteressato doveva riconoscersi a tutti i soggetti che potevano subire un nocumento dal possibile accoglimento del ricorso, a prescindere dalla graduatoria distrettuale nella quale erano stati originariamente inseriti.
Inoltre, sempre gli Avv.ti Rubino e Impiduglia rilevavano in giudizio come l’art. 6 del predetto bando avesse determinato un’inammissibile disparità di trattamento fra partecipanti dello stesso concorso aventi titoli accademici equiparati ed equipollenti da un punto di vista formale. Pertanto, i 2 pt. aggiuntivi attribuiti ai soli i candidati possessori del diploma di laurea “c.d. 3+2” dovevano considerarsi illegittimi e in violazione del principio di uguaglianza sia formale che sostanziale.
Ebbene, con sentenza pubblicata in data 29.03.2023, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, in riforma della sentenza impugnata ha accolto l’appello collettivo e di conseguenza ha annullato gli atti impugnati.
Pertanto, per l’effetto della sentenza resa dal Consiglio di Stato, i ricorrenti, tra cui la Dott.ssa G.S., originaria di Ribera, di anni 38, hanno ottenuto il riconoscimento del punteggio aggiuntivo dei titoli accademici posseduti e, di conseguenza, potranno prendere servizio presso le varie sedi poste a bando.