Nelle disposizioni generali, la nuova ordinanza evidenzia che sono abrogate tutte le precedenti ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente. Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020. Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n. 183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.
Qui accanto, alleghiamo in PDF la nuova ordinanza che il lettore più leggere o stampare. Ordinanza n.18 del 30 aprile 2020 frimato.pdf
Ma vediamo quali sono le nuove principali disposizioni:
TRASPORTO PUBBLICO: Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il
rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al
conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.
CONDUZIONE DI TERRENI ED AREE VERDI: È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l’attività non imprenditoriale essenziale alla
conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi. Per le finalità di cui al comma precedente, l’uscita nell’ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all’uopo delegato.
È, altresì, autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.
Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.
PERSONE CON DISABILITA’: È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione, ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell’articolo 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nei modi e termini ivi specificati.
ANIMALI DI AFFEZIONE: Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.
È consentita, altresì, l’attività di tolettatura degli animali, purchè il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità “consegna dell’animale, tolettatura – ritiro dell’animale”.
SPOSTAMENTI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA: Sono consentiti, nell’ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.
VISITE AI CIMITERI: I sindaci hanno la facoltà di disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.
ATTIVITA’ SPORTIVA: È consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un
accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.
I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione
periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI: Tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020
sono consentite nel territorio della Regione Siciliana, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto.
Sono, quindi, autorizzate, previa comunicazione al Prefetto, anche le attività di:
a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
b) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali;
c) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all’ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l’allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili;
e) manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori;
f) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.
CHIUSURA NEI GIORNI FESTIVI E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA A DOMICILIO E ALL’ASPORTO: È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le
edicole. Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici di cui al superiore articolo 9, comma 2, let. f).
È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici.
L’ordinanza segue con il TITOLO IV MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA. In questa ultima parte dell’ordinanza sono indicate disposizioni che riguardano il rientro nel territorio della Regione, i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare, etc, etc.