Nel 2023 l’ASP di Caltanissetta indiceva una procedura volta alla stabilizzazione del personale precario del ruolo sanitario e degli operatori socio sanitari precedentemente assunti mediante il c.d. click day.
Al termine dei lavori della Commissione d’esame l’ASP di Caltanissetta, con apposita delibera, approvava la graduatoria relativa al personale infermieristico; tuttavia, successivamente, in ragione di numerose segnalazioni relative a presunte anomalie nella procedura, veniva revocatala graduatoria unitamente a tutti gli atti e i provvedimenti afferenti la procedura di stabilizzazione.
In ragione della suddetta revoca, l’ASP di Caltanissetta indiceva una nuova procedura, per titoli e colloquio orale, sempre finalizzata alla stabilizzazione del personale precario del comparto Infermieri e OSS in servizio.
A questo punto, alcuni operatori socio sanitari, utilmente collocati nella graduatoria revocata, ritenendo illegittima la delibera di revoca della detta graduatoria e la successiva delibera di indizione della nuova procedura di stabilizzazione, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, proponevano un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della nuova procedura di stabilizzazione.
Detti legali rilevavano in giudizio come la delibera di revoca/annullamento della procedura di stabilizzazione del personale precario già in servizio avrebbe dovuto ritenersi illegittima, in quanto adottata in palese violazione delle prescritte garanzie partecipative.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Gatto deducevano in giudizio che l’ASP di Caltanissetta avrebbe dovuto dare preventiva comunicazione, ai soggetti che risultavano utilmente collocati in graduatoria, dell’avvio del procedimento finalizzato alla revoca/annullamento degli atti della procedura di stabilizzazione, stante l’assenza, nel caso di specie, di ragioni di urgenza giustificanti la mancanza della detta comunicazione.
Inoltre, tali legali rilevano che la predetta delibera avrebbe dovuto ritenersi illegittima in quanto emanata in assenza dei presupposti previsti dalle norme della legge 241/90; infine, rilevavano altresì che l’annullamento di detta delibera avrebbe determinato un effetto caducante su tutti gli atti consequenziali, dunque, anche sul successivo provvedimento con cui era stata indetta la nuova procedura di stabilizzazione.
Ebbene, con ordinanza del 14 ottobre 2024, condividendo le argomentazioni difensive degli Avv.ti Rubino e Gatto, il TAR – Palermo, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta, ha fissato l’udienza del 14 gennaio 2025 per la trattazione del merito del ricorso.
Pertanto, in tale udienza di merito il T.A.R. dovrà pronunciarsi sulle censure proposte dagli Avv.ti Rubino e Gatto avverso la nuova procedura di stabilizzazione.